§ 87.7.1 - Legge 11 febbraio 1952, n. 74.
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.7 rivalutazione monetaria dei beni e del capitale
Data:11/02/1952
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano un'attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il [...]
Art. 2.      Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, [...]
Art. 3.      Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'art. 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94
Art. 4.      I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non [...]
Art. 5.      Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario siano imputati a capitale devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione [...]
Art. 6.      Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario risultanti dall'applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella [...]
Art. 7.      Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI,libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1, terzo [...]
Art. 8.      I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario, indicati nell'allegata tabella, si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di [...]
Art. 9.      Sono abrogati l'art. 11 del R.D.L. 27 maggio 1946, n. 436, e gliartt. 1, secondo comma, e 2 della legge 1° aprile 1949


§ 87.7.1 - Legge 11 febbraio 1952, n. 74. [1]

Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario

(G.U. 3 marzo 1952, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano un'attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

     La rivalutazione dei titoli azionari può, tuttavia, essere effettuata anche oltre tale termine, purché entro l'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività.

     Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

     Allorchè si proceda alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.

     Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicati per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

     Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 3, primo e secondo comma, del D.L. 14 febbraio 1948, n. 49.

 

          Art. 2.

     Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento.

     Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e secondarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri o passività od a favore di terzi.

 

          Art. 3.

     Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'art. 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

     Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali.

     In occasione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui si è proceduto alla rivalutazione per conguaglio monetario, i contribuenti debbono comunicare all'Ufficio delle imposte l'ammontare della rivalutazione del capitale investito, nonché l'ammontare dei saldi attivi già realizzati o distribuiti o imputati a capitale alla data della comunicazione.

     Nelle dichiarazioni annuali successive i contribuenti devono indicare l'ammontare dei saldi attivi realizzati o imputati a capitale nell'esercizio precedente.

     Nel caso di omissione della comunicazione si applica l'ammenda prevista dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il caso di mancata risposta ai questionari trasmessi dall'Ufficio imposte.

     L'Ufficio ha facoltà di chiedere i dati sopraindicati e i relativi computi mediante questionari ai sensi dello stesso art. 5, sopra citato.

 

          Art. 4.

     I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, né destinati a copertura di passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili se non siano state osservate le norme dell'art. 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale, da accantonare a mente dell'art. 2429 del Codice civile.

     I detti saldi possono, inoltre, essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento.

     L'importo dei saldi attivi corrispondenti alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa.

 

          Art. 5.

     Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario siano imputati a capitale devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione la riserva e le eventuali riserve formate in adempimento di disposizioni dello statuto sociale.

 

          Art. 6.

     Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario risultanti dall'applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella in confronto ai coefficienti indicati dalle precedenti disposizioni legislative non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-1954, il 20 per cento del capitale sociale.

     Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui è deliberata la distribuzione o la imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge.

 

          Art. 7.

     Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI,libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1, terzo comma, ultima parte e ultimo comma; 4, primo comma, 5 e 6 della presente legge, gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000.

     In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno, né superiore a tre presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 264 del Codice civile.

 

          Art. 8.

     I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario, indicati nell'allegata tabella, si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento.

     A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato.

     Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'art. 1 della presente legge, non esplicano efficacia, né ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, né ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività.

 

          Art. 9.

     Sono abrogati l'art. 11 del R.D.L. 27 maggio 1946, n. 436, e gliartt. 1, secondo comma, e 2 della legge 1° aprile 1949.

 

     TABELLA

 

 

 

Coefficienti di rivalutazione monetaria

Anno in cui il capitale è stato investito

 

1938

..................................................................

40

1939

..................................................................

38

1940

..................................................................

33

1941

..................................................................

29

1942

...................................................................

26

1943

...................................................................

17

 

per capitali investiti al nord della linea gotica

 

1944

 

 

 

per capitali investiti al sud della linea gotica

8,50

1945

....................................................................

3,60

1946

....................................................................

1,80

1947

....................................................................

1

1948

...................................................................

1

1949

....................................................................

1

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.