§ 87.3.3 - D.Lgs.C.P.S. 22 luglio 1947, n. 985 .
Aumento delle tasse per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.3 disciplina generale
Data:22/07/1947
Numero:985


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      L'art. 2 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 87.3.3 - D.Lgs.C.P.S. 22 luglio 1947, n. 985 [1] .

Aumento delle tasse per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni

(G.U. 3 ottobre 1947, n. 227)

 

 

     Art. 1. [2]

     I diritti fissi che ogni società è tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

     Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso è quella indicata alla lettera d) della citata tabella.

     Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato eseguito il versamento.

     Il penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è abrogato. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è sostituito dal seguente:

     "Le penalità previste dall'art. 2626 del Codice civile si applicano nel caso in cui sia omessa, entro un mese dalla data di iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale, la presentazione degli atti da pubblicarsi nel bollettino ufficiale delle società per azioni".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico, L. 5 gennaio 1953, n. 30.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1971, n. 555.