§ 87.2.3 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526.
Attuazione della direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.2 bilanci
Data:30/12/1992
Numero:526


Sommario
Art. 1.  Bilancio in forma abbreviata.
Art. 2.  Redazione del bilancio.
Art. 3.  Pubblicazione del bilancio.
Art. 4.  Pubblicazione del bilancio consolidato.


§ 87.2.3 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526.

Attuazione della direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU.

(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.).

 

 

     Art. 1. Bilancio in forma abbreviata.

     1. L'art. 2435 bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2435 bis (Bilancio in forma abbreviata). — Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

     a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.090 milioni di lire;

     b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;

     c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

     Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

     Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

     Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione".

     2. Le società che a norma di questo articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

 

          Art. 2. Redazione del bilancio.

     1. All'art. 2423 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

     "Il bilancio deve essere redatto in lire".

 

          Art. 3. Pubblicazione del bilancio.

     1. All'art. 2435 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

     "Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa".

 

          Art. 4. Pubblicazione del bilancio consolidato.

     1. All'art. 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 è aggiunto il seguente comma:

     "Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile".