§ 86.11.155 - L. 15 marzo 2004, n. 69.
Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:15/03/2004
Numero:69


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente


§ 86.11.155 - L. 15 marzo 2004, n. 69.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

(G.U. 19 marzo 2004, n. 66)

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

«1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.».