§ 86.11.01F - Legge 13 marzo 1969, n. 82.
Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:13/03/1969
Numero:82


Sommario
Art. unico.      L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:


§ 86.11.01F - Legge 13 marzo 1969, n. 82. [1]

Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(G.U. 8 aprile 1969, n. 89)

 

     Art. unico.

     L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

     "Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.