§ 86.11.10 - Legge 9 agosto 1954, n. 653.
Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:09/08/1954
Numero:653


Sommario
Art. 1.      Gli ospedali di prima categoria, quelli specializzati in branche chirurgiche a qualsiasi categoria appartengano, nonchè quelli di seconda categoria con una disponibilità [...]
Art. 2.      Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 1, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze del servizio possono istituire nella pianta [...]
Art. 3.      I medici anestesisti sono nominati in seguito a pubblico concorso, per titolo ed esame, ai sensi delle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo [...]
Art. 4.      La commissione giudicatrice del concorso è nominata dall'Alto Commissario ed è costituita
Art. 5.      Per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge potranno partecipare ai concorsi indicati nell'art. 3 i sanitari che pur essendo sprovvisti di [...]


§ 86.11.10 - Legge 9 agosto 1954, n. 653. [1]

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali.

(G.U. 18 agosto 1954, n. 188)

 

 

     Art. 1.

     Gli ospedali di prima categoria, quelli specializzati in branche chirurgiche a qualsiasi categoria appartengano, nonchè quelli di seconda categoria con una disponibilità di posti-letto nei reparti chirurgici non inferiore a 100, nonchè gli ospedali sanatoriali nei quali si pratica la chirurgia della tubercolosi polmonare, debbono avere posti adeguati in organico di anestesista in modo da assicurare un conveniente servizio di anestesia.

     Il medico anestesista pratica direttamente sui malati sotto la propria responsabilità gli interventi per anestesia, sorvegliando l'andamento del trattamento; esprime il proprio motivato parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento anestetico in tutto quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di anestesia.

 

          Art. 2.

     Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 1, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze del servizio possono istituire nella pianta organica altri posti di medico anestesista.

     L'istituzione nella pianta organica di medici anestesisti è fatta dall'amministrazione ospedaliera con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 17 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

     La qualifica di medici anestesisti che possono essere primari, aiuti e assistenti è disposta dalle amministrazioni in relazione alle esigenze ospedaliere e della effettiva consistenza per relativo servizio da disciplinarsi dagli enti con speciale regolamento.

     Per gli ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la relativa relazione deve essere approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sentito il consiglio provinciale di sanità.

 

          Art. 3.

     I medici anestesisti sono nominati in seguito a pubblico concorso, per titolo ed esame, ai sensi delle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo quanto dispongono il presente e i successivi articoli.

     I concorsi vengono indetti ad iniziativa delle singole amministrazioni ospedaliere.

     L'Alto Commissario con proprio decreto stabilirà la modalità e i programmi relativi.

 

          Art. 4.

     La commissione giudicatrice del concorso è nominata dall'Alto Commissario ed è costituita:

     a) di un rappresentante dell'amministrazione interessata al concorso (presidente);

     b) di un funzionario medico dell'Alto Commissariato di grado non inferiore al 7° ;

     c) di un professore di università di una delle materie attinenti fisiologia, biochimica, farmacologia;

     d) di un primario chirurgo ospedaliero;

     e) di un anestesista scelto dall'amministrazione da una terna di nomi proposti dalla Società italiana di anestesiologia.

 

          Art. 5.

     Per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge potranno partecipare ai concorsi indicati nell'art. 3 i sanitari che pur essendo sprovvisti di titolo di specialista dimostrino di essersi ininterrottamente dedicati al servizio di anestesia da almeno quattro anni presso cliniche universitarie o ospedali pubblici particolarmente attrezzati per la chirurgia.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.