§ 86.10.T - Legge 30 dicembre 1970, n. 1239.
Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:30/12/1970
Numero:1239


Sommario
Art. unico. 


§ 86.10.T - Legge 30 dicembre 1970, n. 1239. [1]

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30.

(G.U. 1 febbraio 1971, n. 26)

 

     Art. unico. [2]

     La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, è sostituita dalla seguente:

Denominazione degli animali dei prodotti ed avanzi animali

Diritto di visita

 

 

In importazione

In esportazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire

Lire

A. Animali mammiferi vivi:

 

 

 

I. Delle seguenti specie domestiche:

 

 

 

a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina,

 

 

 

compresi gli animali del genere bufalo

per capo

1.000

1.000

b) della specie suina

per capo

400

400

c) della specie ovina e caprina

per capo

100

100

d) conigli

per 100 kg.

1.000

1.000

e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non

 

 

 

superiore ai 300 chilogrammi

per capo

500

500

II. Delle seguenti specie selvatiche:

 

 

 

equidi, ruminanti, suidi

per 100 kg.

1.000

1.000

III. Lemuri o proscimmie, chirotteri, insettivori, roditori,

 

 

 

maldentati, monotremi:

per 100 kg.

500

500

IV Altri:

 

 

 

a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi

per capo

500

500

b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi

per capo

1.000

1.000

B. Altri animali vivi:

 

 

 

I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche,

 

 

 

tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati);

per 100 kg.

1.000

1.000

piccioni domestici

 

 

 

II. Uccelli e rettili

per 100 kg.

1.000

1.000

III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e

 

 

 

mammiferi marini

 

 

 

a) diversi da quelli destinati all'alimentazione umana

per 100 kg.

500

500

b) destinati all'alimentazione umana

per 100 kg.

150

150

IV. Altri

per 100 kg.

500

500

C. * Prodotti surgelati di origine animale o contenenti

 

 

 

prodotti di origine animale, atti all'alimentazione

per 100 kg.

1.000

-

umana, esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E,

 

 

 

punto I

 

 

 

D. * Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo),

 

 

 

comunque conservate o preparate; altre preparazioni

 

 

 

e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di

 

 

 

carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:

 

 

 

I. Carni bovine congelate:

 

 

 

a) per uso alimentare diretto

per 100 kg.

500

-

b) per uso industriale

per 100 kg.

300

-

II. Altri

per 100 kg.

1.000

-

E. Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti

 

 

 

all'alimentazione umana:

 

 

 

I. Freschi, refrigerati o congelati, surgelati

per 100 kg.

150

-

II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati

per 100 kg.

200

-

III. Preparati o conservati

per 100 kg.

450

-

F. Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello

 

 

 

di pecora e di capra):

 

 

 

I. Fresco, intero o scremato

per 100 kg.

200

-

II. Conservato, concentrato o comunque preparato

per 100 kg.

400

-

III. Latticello e siero di latte

per 100 kg.

100

-

G. Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o

 

 

 

comunque preparate; burro; formaggi e latticini

per 100 kg.

500

-

H. Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo

 

 

 

d'uova freschi, refrigerati, congelati, essiccati o

 

 

 

altrimenti conservati:

 

 

 

I. Uova da cova

per 100 kg.

1.000

-

II. Uova in guscio per uso alimentare

per 100 kg.

200

-

III. Altri

per 100 kg.

500

-

I. Miele naturale

per 100 kg.

1.000

-

K. Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici

per 100 kg.

1.000

-

L. Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa,

 

 

 

corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e

per 100 kg.

50

-

cascami

 

 

 

M. Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o

 

 

 

secchi

per 100 kg.

500

-

N. Altri avanzi di origine animale, non nominati né

 

 

 

compresi altrove, soggetti a visita sanitaria

per 100 kg.

500

-

O. Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di

 

 

 

origine animale, allo stato naturale o comunque

per 100 kg.

500

-

preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri

 

 

 

grassi di origine animale; atti all'alimentazione umana

 

 

 

P. Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di

 

 

 

mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi

per 100 kg.

50

-

dalla fabbricazione di prodotti alimentari

 

 

 

Q. Cera d'api

per 100 kg.

500

-

R. Mangimi:

 

 

 

I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di

 

 

 

ossa; latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi,

per 100 kg.

50

-

oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico)

 

 

 

II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine

 

 

 

animale

per 100 kg.

100

-

S. Pelli gregge:

 

 

 

I. Fresche, fresche salate o salate

per 100 kg.

250

-

II. Secche o secche salate

per 100 kg.

300

-

T. Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:

 

 

 

I. Sucidi

per 100 kg.

100

-

II. Lavati, anche carbonizzati

per 100 kg.

200

-

U. Cascami di lana e di peli (fini o grossolani)

per 100 kg.

50

-

La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1977, n. 163, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo e dell'annessa tabella, nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804, del Consiglio della Comunità europea e nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805.