§ 86.10.n - Legge 21 marzo 1958, n. 235.
Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:21/03/1958
Numero:235


Sommario
Art. unico.      L'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati [...]


§ 86.10.n - Legge 21 marzo 1958, n. 235. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(G.U. 2 aprile 1958, n. 80).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Provincie sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dalregio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.