§ 1.4.3 - L. 23 maggio 1956, n. 498.
Soppressione del ruolo dei "guardiani idraulici" (salariati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei "sorveglianti idraulici" (agenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:23/05/1956
Numero:498


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i guardiani idraulici assumono la nuova qualifica di "sorveglianti idraulici" e il trattamento giuridico previsto per gli agenti [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il trattamento economico spettante ai sorveglianti idraulici è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge
Art. 4.      Per l'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra civili e militari nel ruolo dei sorveglianti idraulici (agenti tecnici), si applicano le percentuali previste dall'art. 9 della legge 5 giugno [...]
Art. 5.      Al primo inquadramento nell'organico di cui all'art. 2 del personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge, esclusi i sorveglianti in prova, ed alla conseguente assegnazione [...]
Art. 6.      Le successive promozioni avverranno come segue


§ 1.4.3 - L. 23 maggio 1956, n. 498. [1]

Soppressione del ruolo dei "guardiani idraulici" (salariati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei "sorveglianti idraulici" (agenti subalterni idraulici).

(G.U. 14 giugno 1956, n. 145).

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i guardiani idraulici assumono la nuova qualifica di "sorveglianti idraulici" e il trattamento giuridico previsto per gli agenti subalterni statali.

     L'organico rimane immutato in complessive 951 unità ripartite come dal successivo articolo.

 

     Art. 2. [1]

     Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, è sostituito con quello risultante dalla seguente tabella organica:

 

 

Coefficiente   Qualifica           Posti

di

stipendio

173            Capo sorveglianza   n.            31

                idraulico di 1ª

                classe

159            Capo sorveglianza   "             70

                idraulico di 2ª

                classe

157            Sorvegliante        "             50

                idraulico scelto

                di 1ª classe

155            Sorvegliante        "             80

                idraulico scelto

                di 2ª classe

151            Sorvegliante        "             720

                idraulico e

                allievo

                sorvegliante

                idraulico

                Totale              n.            951

 

 

     Art. 3.

     Il trattamento economico spettante ai sorveglianti idraulici è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Per l'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra civili e militari nel ruolo dei sorveglianti idraulici (agenti tecnici), si applicano le percentuali previste dall'art. 9 della legge 5 giugno 1950, n. 375.

 

     Art. 5.

     Al primo inquadramento nell'organico di cui all'art. 2 del personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge, esclusi i sorveglianti in prova, ed alla conseguente assegnazione nelle singole categorie, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere di un'apposita Commissione (da nominarsi dallo stesso Ministro), in base ad una graduatoria che, indipendentemente dalla attuale posizione in ruolo del personale, tenga conto dell'anzianità di servizio, dei titoli di merito di ciascun agente e della specifica attitudine ai posti da coprire in dette categorie.

 

     Art. 6.

     Le successive promozioni avverranno come segue:

     da allievo sorvegliante a sorvegliante - per anzianità congiunta al merito, dopo due anni di effettivo servizio;

     da sorvegliante a sorvegliante scelto di 2 classe - per merito comparativo dopo quattro anni di effettivo servizio;

     da sorvegliante scelto di 2 classe a sorvegliante scelto di 1 classe - per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio;

     da sorvegliante scelto di 1 classe a capo sorvegliante di 2 classe - per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio;

     da capo sorvegliante di 2 classe a capo sorvegliante di 1 classe - per merito comparativo dopo due anni di effettivo servizio.

 

 

Allegato A

Stipendi per sorveglianti idraulici [2]

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 12 ottobre 1966, n. 862.

[2] Tabella abrogata dall'art. 1 della L. 12 ottobre 1966, n. 862.