§ 1.3.41 - D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 89.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:16/03/1999
Numero:89


Sommario
Art. 1.      1. Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative.
Art. 2.      1. La concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative.


§ 1.3.41 - D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 89.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

(G.U. 13 aprile 1999, n. 85).

 

Art. 1.

     1. Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative.

     2. La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

     3. La regione Valle d'Aosta provvede alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ad uso irriguo e potabile ed alla compilazione dei relativi elenchi suppletivi.

 

     Art. 2.

     1. La concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative.