§ 1.3.10 - L. 1 luglio 1949, n. 417.
Aumento dell'ammenda stabilita dall'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:01/07/1949
Numero:417


Sommario
Art. unico.      L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato:


§ 1.3.10 - L. 1 luglio 1949, n. 417. [1]

Aumento dell'ammenda stabilita dall'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

(G.U. 21 luglio 1949, n. 165).

 

Art. unico.

     L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.