§ 1.2.10 - L. 19 maggio 1967, n. 378.
Rifornimento idrico delle isole minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:19/05/1967
Numero:378


Sommario
Art. 1.      L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. [...]
Art. 2.      L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sarà fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella tabella B allegata alla presente [...]
Art. 3.      Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con [...]
Art. 4.      Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le [...]
Art. 5.      Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata [...]
Art. 6.      Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di [...]
Art. 7.  [1]
Art. 8.      Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.


§ 1.2.10 - L. 19 maggio 1967, n. 378.

Rifornimento idrico delle isole minori.

(G.U. 14 giugno 1967, n. 147).

 

Art. 1.

     L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sarà fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporrà che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri Comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa.

     Nel provvedimento dovrà essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.

 

     Art. 3.

     Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.

 

     Art. 4.

     Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.

     Alle predette Amministrazioni è fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.

     Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.

 

     Art. 5.

     Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.

     All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.

 

     Art. 6.

     Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.

 

     Art. 7. [1]

     [E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni per l'acquisto o la costruzione di navi-cisterna.

     La suddetta spesa, ripartita in ragione di 500 milioni per l'anno 1966 e 1000 milioni per ciascuno degli anni dal 1967 al 1971, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa.]

 

     Art. 8.

     Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 5 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

     [All'onere di cui al precedente art. 7 si farà fronte, relativamente alla prima ed alla seconda quota, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 e 1967] [2].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A - Isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato

 

     Provincia di Agrigento:

     Isole di Lampedusa e Linosa.

 

     Provincia di Cagliari:

     Isola di San Pietro.

 

     Provincia di Foggia:

     Isole di Caprara, San Domino, San Nicola.

 

     Provincia di Grosseto:

     Isole del Giglio e Giannutri.

 

     Provincia di Latina:

     Isole di Ponza, Santo Stefano, Ventotene.

 

     Provincia di Livorno:

     Isole di Capraia, Pianosa, Gorgona, Isola d'Elba.

 

     Provincia di Messina:

     Isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano.

 

     Provincia di Napoli:

     Isole di Capri, Ischia, Procida.

 

     Provincia di Palermo:

     Isola di Ustica.

 

     Provincia di Sassari:

     Isole dell'Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa Maria, Spargi, Razzala (La Maddalena).

 

     Provincia di La Spezia:

     Isola di Palmaria.

 

     Provincia di Trapani:

     Isole di Favignana, Levanzo, Pantelleria, Marettimo.

 

 

Tabella B - Elenco dei comuni tenuti a fornire l'acqua potabile

 

     1. Dipartimento di Napoli:

     Comune di Napoli: per l'intero anno.

 

     2. Dipartimento di Messina:

     Comune di Messina, comune di Milazzo: limitatamente ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

     Comune di Palermo, comune di Vibo Valentia: per l'intero anno.

     Comune di Napoli, comune di Catania, comune di Augusta: nei periodi di maggior richiesta di acqua.

 

     3. Dipartimento di Taranto:

     Comune di Manfredonia: per l'intero anno.

     Comune di Barletta: nei periodi di maggior richiesta d'acqua.

 

     4. Dipartimento di La Spezia:

     Comune di La Spezia: per l'intero anno.

 

     5. Dipartimento di Cagliari:

     Comune di Cagliari, comune di Porto Torres, comune di Olbia: per l'intero anno.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.