§ 18.5.133 - Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.
Modificazione e integrazione della disciplina in materia di conferimento di capacità di trasporto del gas naturale e di adozione ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:15/03/2006
Numero:53

§ 18.5.133 - Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

Modificazione e integrazione della disciplina in materia di conferimento di capacità di trasporto del gas naturale e di adozione ed aggiornamento dei codici di rete.

(G.U. 13 aprile 2006, n. 87)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 15 marzo 2006;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

     la delibera dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas Spa;

     la delibera dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Società Gasdotti Italia Spa;

     la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);

     la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2005, n. 223/05;

     il documento per la consultazione 14 novembre 2005 recante «Modifica e integrazione dei criteri per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete per l'attività di trasporto e dispacciamento e per i conferimenti di capacità di trasporto di cui alla deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02» (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2005);

     il lodo 20 gennaio 2006, n. 1/06, adottato dal Collegio arbitrale costituito ai sensi della deliberazione n. 42/05 per la risoluzione di una controversia in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale (di seguito: lodo n. 1/06).

     Considerato che:

     con la deliberazione n. 137/02, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, prevedendo in particolare, agli articoli 9 e 10, disposizioni relative alla tempistica dei conferimenti, e, all'articolo 19, norme per la predisposizione e l'aggiornamento dei codici di rete: e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti;

     i codici di rete di cui al precedente alinea prevedono, nell'ambito della disciplina delle procedure di conferimento di capacità, che gli utenti confermino le capacità loro conferite, riconoscendo loro la facoltà di ridurre i quantitativi originariamente richiesti, ovvero di rinunciare al conferimento presso uno o più punti;

     con il documento per la consultazione 14 novembre 2005, l'Autorità ha previsto modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 137/02, in particolare prospettando modifiche delle tempistiche della procedura di conferimento delle capacità di trasporto, e prospettando l'istituzione di un «Comitato di consultazione» in materia di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete;

     i documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione hanno evidenziato, nella maggioranza dei casi:

     circa le tempistiche dei conferimenti, l'esigenza della generalità degli utenti che la procedura di conferimento consenta di presentare richieste di accesso presso i punti di riconsegna sino al settimo giorno lavorativo del mese di settembre; circa la disciplina della predisposizione e aggiornamento dei codici di rete, l'opportunità di prevedere un Comitato di consultazione unico per tutti i codici di rete di trasporto adottati ed adottandi, nonchè criteri puntuali per la selezione dei soggetti ammessi a far parte del medesimo comitato;

     gli elementi esposti dalle parti nell'ambito della controversia decisa con il lodo n. 1/06 hanno evidenziato l'esigenza di una maggiore flessibilità della procedura di conferimento, al fine di consentire rettifiche di errori materiali anche in sede di conferma delle capacità conferite; e che tale carenza ha determinato, in alcune fattispecie, quale quella decisa con il predetto lodo, l'obbligo di versare corrispettivi di bilanciamento pur a fronte di una condotta dell'utente che ha assicurato l'equilibrio del sistema senza cagionare pregiudizi alle posizioni di altri utenti;

     la disciplina della procedura di conferimento contenuta nei codici di rete è condizionata dai tempi necessari per consentire all'impresa di trasporto di effettuare le verifiche tecniche relative alla capacità disponibile presso i punti della rete, al fine di soddisfare le richieste di conferimento; e che tale vincolo tecnico condiziona le modalità attuative delle esigenze emerse in sede di consultazione nonchè dagli elementi evidenziati dal lodo n. 1/06.

     Ritenuto che:

     sia necessario modificare la disciplina del conferimento della capacità di trasporto, assicurando le esigenze rappresentate dalla generalità degli utenti nell'ambito della consultazione, entro i limiti imposti dalle tempistiche necessarie alle verifiche tecniche sopra richiamate; e che sia a tal fine opportuno integrare la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 137/02, riconoscendo ai soggetti interessati la facoltà di presentare una richiesta di accesso ai punti di riconsegna anche entro i primi sette giorni lavorativi del mese di settembre, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno;

     sia altresì necessario riconoscere agli utenti, anche in sede di conferma delle capacità conferite, la facoltà di rettificare errori materiali eventualmente presenti nelle proprie richieste, purchè tali rettifiche non pregiudichino gli esiti delle tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate dagli utenti nei termini previsti dai codici di rete;

     l'assenza di tale previsione nei codici di rete abbia determinato, nelle fattispecie sopra richiamate, un onere in capo agli utenti eccessivo rispetto alle effettive conseguenze della condotta tenuta; e che pertanto sia opportuno assicurare a tali soggetti forme di parziale compensazione, assicurando al contempo la neutralità delle imprese di trasporto;

     sia opportuno prevedere, ai fini della predisposizione e degli aggiornamenti dei codici di rete di trasporto, l'istituzione di un Comitato unico, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema, che, nell'ambito della procedura di cui all'art. 19 della deliberazione n. 137/02, renda un parere qualificato sulle proposte a tal fine formulate dalle imprese di trasporto;

 

     Delibera:

 

     1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/02:

     a. all'art. 9, i commi 9.1 e 9.2 sono modificati e integrati come segue:

     «9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalità:

     a) nei punti di entrata interconnessi con l'estero, ai soggetti richiedenti, titolari di contratti di importazione pluriennali, le capacità sono conferite entro il 31 di agosto di ogni anno, per periodi non superiori a cinque anni termici, con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo;

     b) in tutti gli altri casi, le capacità sono conferite entro il 31 agosto di ogni anno, per periodi di un anno termico, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.

     9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:

     a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro il 1° agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale è effettuato il servizio di trasporto;

     b) per il conferimento di cui ai restanti casi, entro il 1° agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.»;

     b. dopo il comma 9.2 sono inseriti i seguenti commi:

     «9.2.1 La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui al comma 9.1, può essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre, e viene conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.

     9.2.2 L'impresa di trasporto consente rettifiche di errori materiali da parte dei soggetti richiedenti, purchè dette rettifiche non pregiudichino gli esiti delle verifiche tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate nei termini.»;

     c. all'art. 10, il comma 10.1 è modificato come segue:

     «10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacità per il servizio interrompibile con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno in cui il conferimento è effettuato.»;

     d. all'art. 19, il comma 19.2 è sostituito dal seguente comma:

     «19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede la costituzione, da parte delle imprese di trasporto di concerto tra loro, di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di consultazione), unico per tutti i codici di rete.»;

     e. dopo il comma 19.2, sono inseriti i seguenti:

     «19.2.1 Le imprese di trasporto, nel rispetto del principio di non discriminazione, prevedono che siano membri del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:

     a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;

     b) utenti, nel numero minimo di sei, dei quali:

     almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno;

     almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno;

     almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno;

     c) imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl;

     d) associazioni di categoria rappresentative delle imprese di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali.

     19.2.2 Le imprese di trasporto, nel costituire il Comitato di consultazione, prevedono la turnazione dei soggetti di cui al comma 19.2.1, lettera b), con cadenza almeno biennale.

     19.2.3 La composizione del Comitato di consultazione nonchè i relativi aggiornamenti dello stesso vengono comunicati all'Autorità entro 7 giorni dalla loro definizione.

     19.2.4 In caso di mancato accordo tra le imprese di trasporto si provvederà alla definizione della composizione del Comitato di consultazione tramite provvedimento del Direttore generale dell'Autorità, sentite le imprese.

     19.2.5 Il Comitato di consultazione:

     esprime pareri all'impresa di trasporto sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;

     segnala all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonchè a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

     19.2.6 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorità le proposte di codice di rete e le proposte di modifica ed aggiornamento, unitamente ai relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di consultazione, nonchè ad un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione dalla medesima impresa.»;

     2. di prevedere che le imprese di trasporto che sono già dotate di un codice di rete approvato dall'Autorità, trasmettano la proposta condivisa di composizione del comitato di consultazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

     3. di prevedere che le imprese di cui al punto 2 predispongano l'aggiornamento dei propri codici di rete per il recepimento di quanto disposto dal presente provvedimento;

     4. di prevedere che le imprese di trasporto riconoscano un ammontare, determinato ai sensi del successivo punto 5, all'utente che, nei precedenti periodi di applicazione dei rispettivi codici di rete, abbiano versato corrispettivi di bilanciamento per prelievi di gas presso punti di riconsegna per i quali non avevano ottenuto la relativa capacità, a condizione che l'utente medesimo:

     a) abbia richiesto la rettifica dell'errore materiale o comunque abbia richiesto la capacità presso il punto di riconsegna entro il mese in cui ha effettuato il predetto prelievo;

     b) disponesse dei quantitativi di gas, e della relativa capacità presso i punti di entrata, sufficienti ad alimentare la riconsegna;

     c) abbia assicurato un flusso di gas tale da non compromettere la stabilità del sistema, nè pregiudicare la posizione di altri utenti;

     5. di prevedere che l'ammontare di cui al punto 4 è pari al 50 (cinquanta) per cento del valore del corrispettivo di bilanciamento versato dall'utente nel periodo considerato;

     6. di prevedere che, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007, l'impresa di trasporto consideri le somme riconosciute ai sensi del punto 4;

     7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente provvedimento;

     8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.