§ 18.5.7k - Delibera 11 luglio 2002, n. 130.
Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti finali  con consumo annuo superiore ai 200.000 smc.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:11/07/2002
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas
Art. 3.  Norme transitorie e finali


§ 18.5.7k - Delibera 11 luglio 2002, n. 130.

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti finali  con consumo annuo superiore ai 200.000 smc.

(G.U. 2 agosto 2002, n. 180).

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione dell’11 luglio 2002,

     Premesso che:

     * l'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

     * il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), stabilisce con l'articolo 18, comma 5, che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dall'1 luglio 2002;

     * con la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n. 149/00), l'Autorità ha avviato il procedimento per l'adozione di una serie di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte di imprese di trasporto o di distribuzione;

     * l'Autorità, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;

     * con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01), l'Autorità ha emanato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, e che in tale deliberazione l'Autorità ha individuato all'articolo 4, comma 4.1, lettera g), l'attività di misura del gas come una delle attività del settore gas;

     Visti:

     * la legge n. 481/95;

     * il decreto legislativo n.164/00;

     * la delibera n. 149/00;

     * la deliberazione n. 311/01;

     Considerato che:

     * sono pervenute all'Autorità le istanze di proroga dei termini indicati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 da parte di:

     a. GasIt, con lettera del 3 maggio 2002 (prot. Autorità n. 009972);

     b. Federgasacqua, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010058);

     c. Federestrattiva, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010156);

     d. Sadori Gas s.r.l., con lettera del 16 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010802);

     e. Alfa Metano s.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011659);

     f. Tidone Gas s.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011658);

     g. Gastecnica Reggiana s.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011665);   

     * che in tali istanze le tre associazioni di imprese di distribuzione del gas, in rappresentanza delle imprese associate, e le imprese di distribuzione del gas hanno evidenziato sia aspetti tecnici, sia aspetti economici che motivano la necessità di un differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalità di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;

     Considerato che:

     * l'avvio della misura su base oraria è rilevante ai fini della promozione della concorrenza e della effettiva apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 Smc per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;

     * l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di aspetti tecnici, quali le specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonché la definizione di modalità standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;

     Ritenuto che:

     * sia necessario regolare l'attività di misura, come definita dalla deliberazione n. 311/01 dell'Autorità, nella quale regolare anche le modalità di effettuazione della misura oraria, i suoi tempi di completamento e la copertura dei conseguenti costi; 

     * esistano i presupposti per la concessione della proroga della menzionata scadenza prevista per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc;

     DELIBERA

 

     Art. 1. Definizioni

     1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 311/01.

 

          Art. 2. Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas

     2.1 Il termine temporale definito dall’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è differito al 31 dicembre 2003.

     2.2 E’ fatta salva la facoltà del soggetto che svolge l’attività di misura di accordarsi con il cliente finale per l’installazione volontaria di strumenti per la misura oraria del gas.

 

          Art. 3. Norme transitorie e finali

     3.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito dell’Autorità.

     Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.

 

     Relazione tecnica

     Presupposti del differimento dell’avvio della misura su base oraria  del gas fornito ai clienti finali  con consumo annuo superiore ai 200.000 smc

     Relazione tecnica per la formazione di provvedimento ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 11 luglio 2002

 

     1. Introduzione

     L’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 164/00), ha introdotto novità rilevanti in tema di misura del gas per i clienti finali:

     “Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l’obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.”

     Pertanto il decreto legislativo n. 164/00:

     1 impone per i clienti con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misura oraria del gas a partire dall’1 luglio 2002;

     2 affida la potestà all’Autorità di:

     a. prorogare tale termine su istanza di imprese di trasporto o di distribuzione;

     b. di estendere tale obbligo al di sotto della soglia dei 200.000 Smc ad altre tipologie di clienti.

 

     2. I clienti finali interessati

     L’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n.164/00 riguarda tutti i clienti finali con consumo annuo superiore alla soglia fissata, sia che siano allacciati alla rete di distribuzione sia che siano allacciati alla rete di trasporto (regionale o nazionale).

     Sulla base dei dati disponibili e riferiti all’anno 2001, tali clienti finali sono oltre 11.000.

     La possibilità di considerare anche consumi aggregati, ossia clienti che rappresentano più clienti finali e quindi più punti di riconsegna del gas, allarga ulteriormente i destinatari del dispositivo di legge.

 

     3. La catena della misura del gas

     La catena della misura del gas è composta da:

     1. misura del volume di gas alle condizioni di fornitura (strumento di misura o misuratore);

     2. trasformazione del volume misurato alle condizioni di fornitura in volume misurato alle condizioni standard (convertitore);

     3. misura dell’energia contenuta nel gas per la sua attribuzione ai volumi misurati alle condizioni standard (gascromatografo).

     Il primo anello della catena, il misuratore, riveste una grande importanza ai fini della misura oraria; infatti occorre che esso sia predisposto per emettere impulsi elettrici[1], proporzionali al volume di gas transitato nello strumento di misura, che necessitano al convertitore per il suo funzionamento. Limitandoci ai misuratori volumetrici ed includendo in questi anche i misuratori a turbina, il primo aspetto rilevante è che solo a partire dal 1984 tali misuratori sono stati prodotti ed installati con emettitore di impulsi; pertanto una grande parte dei misuratori oggi esistenti ed installati presso i clienti finali prima di tale data devono essere rimossi e sostituiti con misuratori in grado di emettere impulsi. Si può ipotizzare che siano almeno 4.000 le piccole e medie industrie con misuratori senza emettitore di impulsi. La sostituzione di tali misuratori richiede un programma pluriennale il cui completamento può essere ipotizzato nell’arco di un triennio.

     Con riferimento al secondo anello della catena della misura, i convertitori installati si suddividono in tre tipologie:

     a. correttori T che operano la correzione dei volumi di gas solo sulla temperatura di fornitura;

     b. correttori PT che operano la correzione dei volumi di gas sulla temperatura e sulla pressione di fornitura;

     c. correttori PTZ che operano la correzione dei volumi di gas sulla temperatura, sulla pressione di fornitura e sul fattore di comprimibilità z alle condizioni di fornitura.

     I convertitori operano sulla base di formule empiriche che danno la variazione del fattore z in funzione della temperatura e della pressione.

     Infine, i gascromatografi misurano l’energia contenuta nel gas, prelevando un campione di norma ogni 15 minuti ed effettuando su tale campione una misura gascromatografica; tale misura consente di attribuire un contenuto energetico complessivo al campione in base alla composizione chimica rilevata. La media aritmetica oraria delle misure viene di norma attribuita al volume orario transitato senza effettuare medie pesate in funzione dei volumi di gas transitati nei 4 quarti d’ora all’inizio dei quali sono stati prelevati i campioni. Normalmente il cliente finale non effettua la misura gascromatografica, che è invece effettuata dall’azienda di trasporto in un numero limitato di punti sulla rete di trasporto, circa 150, attribuendo il valore energetico rilevato in tali punti a tutti i clienti finali ubicati in un territorio circostante a quella di un punto di misura gascromatografica, chiamata Area di prelievo omogeneo.

 

     4. La trasmissione dei dati misurati.

     La disponibilità dei dati orari di misura del gas perderebbe gran parte del suo valore se non vi fosse nel contempo un metodo possibilmente standard ed efficiente di trasmissione di tali dati in centri di elaborazioni remoti.

      Attualmente la trasmissione dei dati dai gruppi di misura già predisposti per la misura oraria avviene attraverso un programma proprietario che risulta datato e che andrebbe quindi aggiornato o sostituito da un programma più evoluto e progettato per la misura oraria; ai fini dell’apertura effettiva del mercato risulta rilevante l’adozione di un protocollo standard di trasmissione dei dati comune a tutti i gruppi di misura oraria da installare. È ipotizzabile che la definizione e l’implementazione di un nuovo programma di trasmissione dei dati richieda un periodo di tempo non inferiore all’anno.

 

     5. La situazione attuale e le istanze delle imprese di distribuzione.

     Allo stato attuale ai fini dell’avvio della misura oraria del gas restano innanzitutto da risolvere i seguenti problemi:

     a. l’eterogeneità del parco contatori esistente, alcuni dei quali, installati antecedentemente al 1984, non sono dotati di emettitore di impulsi; si deve pertanto provvedere alla sostituzione o all’adeguamento di un numero significativo di misuratori;

     b. i convertitori di misura, dove esistenti, devono essere soggetti a revisione per consentire la telelettura e per aumentare la capacità di memorizzazione dei valori misurati dagli attuali 2 giorni ad almeno 60 giorni; dove non esistono, vanno installati ex novo con queste caratteristiche;

     c. gli attuali protocolli di trasmissione dati vanno modificati ed adeguati alle esigenze della misura oraria.

     Le associazioni delle imprese di distribuzione e singoli associati hanno inviato l’istanza per il differimento dei termini di avvio della misura oraria richiedendo nel contempo la necessità di chiarire i seguenti punti:

     a. se la misura oraria del gas possa essere richiesta da clienti finali ai quali corrispondono singoli punti di misura oppure se essa possa essere richiesta anche da clienti finali il cui consumo sia la somma dei consumi di singoli clienti finali, ciascuno con proprio punto di misura; in quest’ultimo caso, al di là del significativo incremento del numero di punti di misura (stimato da circa 6.000 a circa 78.000), si verrebbe a prevedere l’installazione di misuratori orari presso clienti caratterizzati da consumi annui particolarmente bassi;

     b. quale è il soggetto che deve farsi carico della sostituzione del misuratore e dei relativi oneri di installazione e di gestione;

     c. quale priorità assegnare alla sostituzione dei misuratori, stante comunque l’impossibilità di approvvigionare in tempi brevi sul mercato un numero così elevato di strumenti di misura.

     Più in generale le associazioni delle imprese di distribuzione e le singole imprese associate hanno segnalato la necessità di definire, prima dell’avvio della misura oraria del gas, le specifiche tecniche costruttive degli apparecchi di misura favorendo il più possibile una loro semplificazione al fine di ridurre l’ammontare degli investimenti necessari.

 

     6. Le principali motivazioni della proroga.

     L’obbligo della misura oraria del gas, anche nell’ipotesi che essa riguardi solo i clienti finali ai quali corrisponde un unico punto di misura, costituisce un processo complesso che vede coinvolti ed in alcuni casi contrapposti i seguenti soggetti:

     imprese di trasporto;

     imprese di distribuzione;

     costruttori dei misuratori;

     costruttori dei convertitori;

     costruttori dei data logger;

     venditori grossisti;

     venditori al dettaglio;

     clienti finali

     L’introduzione della misura oraria richiede pertanto che siano prima di tutto definiti aspetti specialistici tecnici relativi ai misuratori e di sistema, che siano da una parte standardizzati e dall’altra tengano conto delle esigenze di tutti i soggetti interessati. Anche sulla base di esperienze analoghe in campo internazionale ciò può avvenire mediante l’istituzione di tavoli tecnici, avviati sotto l’eventuale impulso dell’Autorità, nei quali pervenire ad una autoregolazione condivisa da tutti i soggetti. Tale attività, stante la molteplicità e la complessità degli aspetti di cui tenere conto, richiede un periodo superiore all’anno.

     Inoltre e più in generale l’implementazione della misura oraria del gas necessita di essere inquadrata all’interno della regolazione organica dell’attività di misura del gas; tale regolazione dovrebbe portare alla definizione:

     1. del o dei soggetti ai quali assegnare l’obbligo di installazione del gruppo di misura o di parte di esso;

     2. del soggetto a cui compete la proprietà del gruppo di misura;

     3. delle modalità di copertura dei relativi investimenti e dei costi gestionali afferenti alle diverse attività collegate all’attività di misura;

     4. dei tempi e delle priorità di installazione degli strumenti di misura in funzione della tipologia dei clienti finali e/o dei consumi;

     5. della proprietà dei dati di consumo;

     6. del ruolo assegnato ai vari soggetti ed in particolare al cliente finale.

     L’eventuale emanazione di provvedimenti da parte dell’Autorità per la regolazione dell’attività di misura dovrà essere preceduta da una ampia consultazione con tutti i soggetti interessati che per la complessità della materia potrebbe richiedere tempi non brevi di definizione, anche superiori all’anno.

     Tale processo di consultazione risentirà positivamente degli esiti dei tavoli tecnici informali sui temi specialistici, che potranno facilitare l’individuazione di soluzioni di regolazione e la valutazione del loro impatto sui soggetti interessati e sul mercato del gas.

     Tutti gli aspetti esaminati portano a ritenere necessaria una proroga all’avvio della misura oraria del gas di 18 mesi.

     [1] I dispositivi in grado di emettere impulsi si suddividono in emettitori di tipo Reed (un impulso ad ogni rotazione dell’ultima ruota) e di tipo HF (ad alta frequenza e con misura molto prossima all’istantanea). Entrambi i dispositivi emettono impulsi idonei alla misura oraria, ma i secondi consentono di tracciare con maggiore accuratezza i profili di consumo e questo è tanto più importante quanto più elevati sono i volumi ed i picchi in gioco.