§ 18.5.40 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 857.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:23/08/1982
Numero:857


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica ai seguenti contatori di gas:
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1983, ai misuratori di volume di gas indicati nel precedente art. 1, come descritti e raffigurati nell'allegato al presente decreto, ove sottoposti al controllo CEE, si [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 18.5.40 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 857. [1]

Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas.

(G.U. 19 novembre 1982, n. 319, S.O.)

 

     Art. 1.

     Il presente decreto si applica ai seguenti contatori di gas:

     1) contatori volumetrici:

     a pareti deformabili;

     a pistoni rotanti;

     2) contatori non volumetrici a turbina.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1983, ai misuratori di volume di gas indicati nel precedente art. 1, come descritti e raffigurati nell'allegato al presente decreto, ove sottoposti al controllo CEE, si applica la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316.

     Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità ed alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO

 

CAPITOLO I

 

     A. DEFINIZIONE DI TALUNI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO

 

     1. Campo di portata

     Il campo di portata di un contatore di gas viene delimitato dalla portata massima Q max e dalla portata minima Q min.

     2. Volume ciclico di un contatore volumetrico

     Il volume ciclico V di un contatore volumetrico è pari al volume di gas corrispondente al ciclo di funzionamento del contatore, ossia all'insieme dei movimenti degli organi mobili del contatore alla fine dei quali tutti gli organi, tranne il dispositivo indicatore e le trasmissioni intermedie, ritornano per la prima volta nella posizione iniziale.

     Il volume ciclico viene stabilito mediante calcolo moltiplicando il valore del volume rappresentato da un giro completo dell'elemento di controllo con il rapporto di trasmissione dal dispositivo misuratore al dispositivo indicatore.

     3. Pressione di funzionamento e pressione di riferimento

     3.1. Pressione di funzionamento

     La pressione di funzionamento di un contatore di gas è rappresentata dalla differenza tra la pressione all'entrata del contatore di gas da misurare e la pressione atmosferica.

     3.2. Pressione di riferimento

     La pressione di riferimento pr di un contatore di pr di un contatore di gas è la pressione del gas alla quale è rapportato il volume di gas indicato.

     La presa di pressione per la pressione di riferimento è fissata al capitolo III.

     4. Assorbimento di pressione

     L'Assorbimento di pressione di un contatore di gas è la differenza tra le pressioni misurate all'entrata ed all'uscita del contatore durante l'erogazione del gas.

     5. Costante dei comandi di uscita

     La costante di un comando di uscita è il valore del volume rappresentato da un giro completo dell'asse di questo comando; questo valore viene stabilito mediante calcolo moltiplicando il valore del volume rappresentato da un giro completo dell'elemento di controllo con il rapporto di trasmissione dal dispositivo indicatore a tale asse.

 

     B. PRESCRIZIONI GENERALI PER I CONTATORI DI VOLUME DI GAS

 

     1. Generalità

     1.1. Al capitolo I del presente allegato vengono fissate le prescrizioni generali alle quali devono essere conformi tutti i contatori di volume di gas riportati nell'articolo I del presente decreto.

     1.2. Ai capitoli II e III del presente allegato vengono fissate le prescrizioni particolari relative ai contatori ivi contemplati.

     2. Costruzione

     2.1. Materiali

     I contatori devono essere costruiti con materiali solidi, con poche tensioni interne, soggetti a poche modifiche per invecchiamento e sufficientemente resistenti alla corrosione ed all'attacco dei diversi gas normalmente distribuiti e dei loro eventuali condensati.

     2.2. Tenuta degli involucri

     I contatori devono essere stagni alla massima pressione di funzionamento.

     2.3. Protezione contro gli interventi esterni

     I contatori devono essere costruiti in modo da escludere, a meno di danneggiare i marchi di verifica o i sigilli di garanzia, la possibilità di manomissioni tali da influenzare l'esattezza delle misure.

     2.4. Senso di erogazione del gas

     Per i contatori il cui dispositivo indicatore indica per un solo senso di flusso del gas, questo senso deve essere indicato da una freccia.

     Questa freccia non è necessaria se il senso di flusso del gas è determinato dalla costruzione.

     2.5. Qualità metrologiche

     Ad una portata pari a Qmax, un contatore deve poter funzionare in regime continuo durante il tempo stabilito ai capitoli II o III senza che le modifiche delle sue qualità metrologiche superino i limiti stabiliti in questi capitoli.

     3. Dispositivi addizionali

     3.1. I contatori di volume di gas possono essere muniti dei seguenti dispositivi:

     a) dispositivi di prepagamento;

     b) generatori di impulsi incorporati; sull'uscita di questi generatori di impulsi deve essere indicato, in una delle forme seguenti, il valore corrispondente ad un impulso;

     “1 imp =...m3 (o dm3)”

     oppure

     “1 m3 =... imp”.

     Questi dispositivi addizionali sono considerati parte integrante del contatore; essi devono quindi essere collegati al contatore al momento della verifica prima CEE. Non vengono fissate condizioni speciali in ordine alla loro influenza sulla caratteristiche metrologiche del contatore.

     3.2. I contatori possono essere muniti di comandi di uscita (prese di movimento) o di altri dispositivi per l'azionamento dei dispositivi addizionali amovibili. Il momento torcente che deve essere sviluppato dal contatore per azionare i dispositivi addizionali non deve provocare, nell'indicazione del contatore, variazioni superiori ai valori indicati ai punti II 5.2.1 e III 5.2.1.

     3.2.1. Nel caso di unico comando di uscita, devono essere indicati la sua costante, nella forma “1 tr =... m 3(oppure dm 3)”, il massimo momento torcente ammesso, nella forma “M max =... N.mm”, ed il senso di rotazione.

     3.2.2. Nel caso di più comandi d'uscita, ciascuno dev'essere contrassegnato dalla lettera M con indice, nella forma M1M2...Nn dalla sua costante, nella forma “1 tr =... m3(oppure dm3)”, e dall'indicazione del senso di rotazione.

     La seguente formula dovrà figurare sul contatore, preferibilmente sulla targhetta segnaletica:

     k1 M1 + K2 M2 M2 +...+ Kn Mn= A N mm

     dove

     A è il massimo valore numerico ammesso per il momento torcente del comando d'uscita con la costante più alta, quando sia sollecitato soltanto detto comando.

     Questo comando dev'essere contrassegnato con M1;

     ki (i = 1,2, ..., n) è il valore numerico determinato da Ki =C1/C1,

     M1 (i = 1,2, ..., n.) è il momento torcente applicato al comando d'uscita contrassegnato con M1;

     C1 (i = 1,2, ..., n) è la costante del comando d'uscita contrassegnato da M1.

     3.2.3. Gli assi di uscita degli alberi motori devono essere opportunamente protetti quando non sono raccordati ad un dispositivo addizionale amovibile. [2]

     3.2.4. L'accoppiamento fra il dispositivo di misurazione ed il meccanismo di trasmissione non deve interrompersi né venire modificato dall'applicazione di un momento torcente triplo del momento ammesso definito ai punto I B 3.2.1. e I B 3.2.2.

     4. Indicazioni

     4.1. Ogni contatore deve recare sulla targa del dispositivo indicatore oppure su una targa speciale, o ripartire su ambedue queste targhe, le seguenti indicazioni:

     a) contrassegno dell'approvazione CEE del modello;

     b) marchio di identificazione o ragione sociale del costruttore;

     c) numero del contatore ed anno di fabbricazione;

     d) designazione della classe del contatore mediante la lettera maiuscola G seguita da un numero fissato ai capitoli II oppure III;

     e) portata massima del contatore, espressa con la formula : Qmax....m3/h;

     f) portata minima del contatore, espressa con la formula: Qmin... m3/h (oppure kPa, Pa, bar, mbar);

     h) per i contatori volumetrici, il valore nominale del volume ciclico, con la formula: V ...m3 (oppure dm3);

     i) se del caso, le indicazioni di cui ai punti I B 3.1. e I B 3.2; queste indicazioni possono comunque essere riportate su altre targhe o sul contatore stesso.

     Queste indicazioni devono essere direttamente visibili, scritte in caratteri indelebili facilmente leggibili e nelle condizioni usuali di impiego dei contatori.

     4.2. L'ufficio centrale metrico che concede l'approvazione del modello può fissare i casi nei quali la natura del gas deve figurare tra le indicazioni.

     4.3. Il contatore può altresì recare la designazione commerciale, un numero d'ordine speciale, il nome della società di distribuzione del gas, un marchio di conformità ad una norma europea ed un'indicazione relativa alle riparazioni effettuate. Salvo autorizzazione speciale, è vietata ogni altra indicazione o iscrizione.

     5. Dispositivi indicatori ed elemento di controllo

     5.1. Dispositivi indicatori

     5.1.1. I dispositivi indicatori devono essere formati da tamburelle; l'ultimo elemento può però fare eccezione a questa regola. Le tamburelle sono numerate in metri cubi oppure in multipli o sottomultipli decimali del metro cubo. Sulla targa del dispositivo indicatore deve figurare il simbolo “ m3“.

     5.1.1.1. Le eventuali tamburelle destinate ad indicare i sottomultipli decimali del metro cubo devono distinguersi chiaramente dalla altre tamburelle e devono esserne separate da una virgola ben visibile.

     5.1.1.2. Se l'ultima tamburella è numerata in multipli decimali del metro cubo, la targa del dispositivo indicatore deve recare:

     a) uno (oppure due, tre, ecc.) zero fisso dopo l'ultima tamburella,

     oppure

     b) l'indicazione “ x10” (oppure “ x100 “, o “ x1000 “, ecc.) in modo che la lettura avvenga sempre in m3.

     5.1.2. Il dispositivo indicatore deve avere un numero di tamburelle numerate sufficienti per indicare il volume erogato in mille ore di funzionamento a portata massima, con l'approssimazione di un'unità dell'ultima tamburella.

     5.2. Elemento di controllo

     5.2.1. I contatori devono essere concepiti in modo che la verifica possa essere effettuata con sufficiente precisione. A tale fine devono essere muniti per costruzione di un elemento di controllo proprio oppure di dispositivi che permettano l'aggiunta di un elemento di controllo amovibile.

     5.2.2. L'elemento di controllo specifico del contatore può essere costituito dall'ultimo elemento del dispositivo indicatore, con una delle due soluzioni seguenti:

     a) una tamburella a movimento continuo munita di una scala numerata;

     b) una lancetta che si sposta dinanzi ad un quadrante fisso munito di una scala numerata, oppure un disco munito di una scala numerata che si sposta davanti ad un segno di riferimento fisso.

     5.2.3. Sulle scale numerate degli elementi di controllo l'unità di numerazione deve essere indicata in modo chiaro e non ambiguo in m3 oppure in sottomultipli decimali del m3; la scala deve iniziare con il numero zero.

     5.2.3.1. L'intervallo di graduazione deve essere costante per tutta la scala e non inferiore a 1 mm.

     5.2.3.2. Il valore di ogni singola divisione della scala deve esser dato dalla formula 1 x 10n 2 x 10n , oppure 5 x 10n m3, dove n è un numero intero, positivo, negativo o nullo.

     5.2.3.3. I tratti della scala devono essere sottili e tracciati in modo uniforme. Qualora il valore della divisione risulti dalla formula 1 x 10n oppure 2 x 10n m3, tutti i tratti di ordine multiplo di due devono distinguersi per una maggiore lunghezza.

     5.2.4. La lancetta o il segno di riferimento devono essere sufficientemente sottili per permettere una lettura sicura e facile.

     L'elemento di controllo può essere provvisto di un tratto di riferimento, che si distingua nettamente e di dimensioni tali da permettere la lettura fotoelettrica. Il tratto di riferimento non deve ricoprire la scala ma può eventualmente prendere il posto della cifra 0. Questo tratto di riferimento non deve influire sulla precisione della lettura.

     5.3. Diametri delle tamburelle e dei quadranti

     Il diametro delle tamburelle deve essere di almeno 16 mm.

     Il diametro delle scale numerate di cui al punto I B 5.2.2.b) deve essere almeno di 32 mm.

     5.4. Lettura del dispositivo indicatore

     Il dispositivo indicatore deve essere realizzato in modo da rispettare il principio della lettura mediante semplice giustapposizione.

     5.5. Avanzamento delle cifre

     L'avanzamento di un'unità d'una cifra di qualsivoglia ordine deve avvenire integralmente nel tempo impiegato dalla cifra dell'ordine immediatamente inferiore per descrivere l'ultimo decimo del proprio movimento.

     5.6. Smontaggio del dispositivo indicatore

     I contatori devono essere costruiti in modo che il dispositivo indicatore sia facilmente smontabile in sede di verificazione.

     6. Errori massimi tollerati

     6.1. Gli errori di misura sono dati dalla differenza tra il volume indicato ed il volume effettivamente passato attraverso il contatore, espressa in percentuale di quest'ultimo volume.

     6.2. Questi errori si riferiscono alle misure di volumi d'aria che hanno una massa volumica di riferimento di 1,2 Kg/m3. In normali condizioni atmosferiche si può presumere che l'aria ambiente di un laboratorio di verifica soddisfi a questa condizione.

     6.3. Gli errori massimi tollerati vengono fissati ai capitoli II e III. Essi sono validi per i sensi di flusso autorizzati.

     7. Assorbimento di pressione

     7.1. Valori massimi tollerati

     I valori massimi tollerati di assorbimento di pressione sono fissati nei capitoli II e III.

     I.B. 8. Ubicazione dei marchi di verifica e dei sigilli.

     8.1. L'ubicazione dei marchi deve essere scelta in modo che non sia possibile smontare la parte sigillata senza danneggiare i marchi stessi.

     8.2. Quando le indicazioni di cui al punto I.B.4.1. sono apposte su una targa segnaletica speciale, e quest'ultima non è fissata in modo permanente, l'ubicazione di uno dei marchi deve essere scelta in modo che questo si deteriori se la targa segnaletica speciale viene rimossa; lo scopo è di evitare la rimozione della targa.

     8.3. Si devono prevedere ubicazioni per i marchi di verifica o i sigilli:

     a) su tutte le targhe che recano un'indicazione prescritta dal presente allegato, ad eccezione dei casi in cui queste ultime sono fissate in modo permanente;

     b) su tutte le parti del contatore che non possono essere diversamente protette contro manomissioni atte a:

     influenzare o modificare l'indicazione del dispositivo indicatore del contatore;

     modificare o interrompere l'accoppiamento tra il dispositivo di misura e il dispositivo indicatore;

     togliere o spostare elementi importanti dal punto di vista metrologico;

     c) sul raccordo dei dispositivi addizionali amovibili o sulle protezioni di cui al punto I.B.3.2.3. [3]

     9. Approvazione CEE del modello e verifica prima CEE

     L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE dei contatori di volume di gas vengono effettuate a norma del decreto che attua la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

     9.1. Approvazione CEE del modello.

     9.1.1. La domanda di approvazione di un modello di contatore deve essere corredata dei seguenti documenti:

     - una descrizione nella quale siano indicate le caratteristiche tecniche del contatore ed il principio di funzionamento,

     - un disegno in prospettiva o una fotografia del contatore;

     - una nomenclatura delle parti con l'indicazione della natura dei loro materiali costitutivi,

     - un disegno complessivo con l'indicazione delle parti costituenti indicate nella nomenclatura,

     - un disegno di ingombro quotato,

     - un disegno che indichi le posizioni dei marchi di verifica e dei sigilli,

     - un disegno del dispositivo indicatore con i suoi elementi di regolazione,

     - un disegno quotato degli elementi metrologicamente importanti,

     - un disegno della targa del dispositivo indicatore e dell'esecuzione delle iscrizioni,

     - se del caso, un disegno dei dispositivi addizionali di cui al punto I B 3.1,

     - all'occorrenza, una tabella delle caratteristiche dei comandi di uscita (punto I B 3.2.),

     - un elenco dei documenti presentati,

     - una dichiarazione in cui sia precisato che i contatori che verranno fabbricati in conformità al modello risponderanno alle condizioni regolamentari di sicurezza, in particolare per quanto concerne la pressione massima di funzionamento indicata sulla targa segnaletica.

     9.1.2. Il certificato di approvazione CEE del modello deve recare le seguenti indicazioni:

     - nome e domicilio del titolare del certificato di approvazione CEE del modello,

     - denominazione del modello e/o, designazione commerciale,

     - principali caratteristiche tecniche e metrologiche, quali portata minima e portata massima, pressione massima di funzionamento, diametro nominale interno dei pezzi di accoppiamento e, nel caso di contatori volumetrici, valore nominale del volume ciclico,

     - contrassegno di approvazione CEE del modello,

     - durata di validità dell'approvazione CEE del modello,

     - per i contatori muniti di comandi d'uscita:

     a) se esiste un solo comando d'uscita, le sue caratteristiche, quali sono specificate al punto I B 3.2.1,

     b) se esistono più comandi d'uscita, le caratteristiche di ciascuno e la formula riportata al punto I B 3.2.2,

     - indicazione della posizione del contrassegno di approvazione CEE del modello dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli, all'occorrenza su fotografia o disegno,

     - elenco dei documenti che accompagnano il certificato di approvazione CEE del modello;

     - osservazioni speciali.

     9.2. Verifica prima CEE

     I.B.9.2.1. I contatori presentati per la verifica prima CEE devono essere in stato di funzionamento. La verifica prima CEE non garantisce il buon funzionamento né l'esattezza delle indicazioni relative ai dispositivi addizionali eventualmente collegati conformemente ai punti I.B.3.1 e I.B.3.2. Nessun marchio di verifica o sigillo CEE deve essere apposto su questi dispositivi, addizionali, fatti salvi i raccordi di cui al punto I.B.8.3.c. [4]

     I.B.10. Marchi di verifica e sigilli.

     10.1. Apposizione.

     Sui contatori che hanno superato le prove di verifica vengono apposti:

     i marchi di verifica prima CEE;

     i sigilli CEE nei posti indicati al punto I.B.8.3.

     10.2. Garanzia. - L'apposizione dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli CEE su un contatore di gas certifica esclusivamente che tale contatore risponde alle disposizioni della presente direttiva. [5]

 

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTATORI

DI VOLUME DI GAS A PARETE DEFORMABILI

 

     1. Campo d'applicazione

     Il presente capitolo si applica, unitamente alle prescrizioni del capitolo I, ai contatori nei quali i gas erogati vengono misurati a mezzo di camere di misura a parete deformabili.

     2. Campi e classi di portata

     2.1. I valori ammessi per le portate massime e per i limiti superiori delle portate minime corrispondenti nonché i valori minimi dei volumi ciclici sono indicati nella seguente tabella in relazione alla classe (G) dei contatori:

 

G

Q max m3/h

Qmin m3/h (valore massimo)

V dm3 (valore minimo)

1.6

2,5

0,016

0,7

2,5

4

0,025

1,2

4

6

0,040

2,0

6

10

0,060

3,5

10

16

0,100

6,0

16

25

0,160

10

25

40

0,250

18

40

65

0,400

30

65

100

0,650

55

100

160

1,000

100

160

250

1,600

200

250

400

2,500

400

400

650

4,000

900

650

1.000

6,500

2.000

 

     2.2. Se per un tipo di contatore il valore Q min è inferiore al numero indicato nella tabella riportata al punto II 2.1, il valore numerico di questo Q min deve essere espresso da un numero della colonna 3 di detta tabella o da un suo sottomultiplo decimale.

     2.3. I contatori che hanno un volume ciclico inferiore al valore indicato nella tabella riportata al punto II 2.1 possono essere approvati purché il modello dei contatori stessi superi la prova di resistenza indicata a tal fine al punto II 7.2.5.

     3. Particolari costruttivi

     3.1. Per ciascun contatore la differenza fra il valore calcolato del volume ciclico V e il valore indicato sul contatore stesso, non può essere superiore al 5% di quest'ultimo valore.

     3.2. I contatori delle classi comprese fra G 1,6 e G 6 incluse devono essere muniti di un dispositivo che impedisca il funzionamento del dispositivo misuratore quando il gas fluisce in senso non autorizzato.

     4. Elemento di controllo

     4.1. Per i contatori delle classi comprese tra G 1,6 e G 5 incluse, l'elemento di controllo deve essere realizzato come prescritto al punto I B 5.2.2. Per i contatori delle classi comprese tra G 10 e G 650 incluse, l'elemento di controllo deve corrispondere alle seguenti condizioni:

     - essere realizzato come prescritto al punto I B 5.2.2;

     - essere amovibile.

     4.2. Quando l'elemento di controllo è realizzato in conformità a quanto disposto al punto I B 5.2.2, il valore di ogni divisione della scala dell'elemento di controllo e la numerazione devono rispondere alle disposizioni della seguente tabella:

 

Classe dei contatori

Valori massimi della divisione della scala

Unità di numerazione

G 1,6 - G 6 incluse

0,2 dm3

1 dm3

G 10 - G 65 incluse

2 dm3

10 dm3

G 100 - G 650 incluse

20 dm3

100 dm3

 

     4.3. Per i contatori il cui elemento di controllo è realizzato come specificato al punto I B 5.2.2, lo scarto tipo di una serie di almeno 30 misure successive, effettuate con portata dell'ordine di 0,1 Q max e nelle stesse condizioni, su un volume d'aria fissato qui di seguito non può superare i valori indicati nella seguente tabella:

 

Classe dei contatori

Volumi di aria da misurare

Valori massimi tollerati per lo scarto tipo

G 1,6 - G 4 incluse

20 V

0,2 dm3

G 6

10 V

0,2 dm3

G 10 - G 65 incluse

10 V

2 dm3

G 100 - G 650 incluse

5 V

20 dm3

 

     I volumi d'aria da misurare possono essere sostituiti dai volumi più prossimi che corrispondono ad un numero intero di giri dell'elemento di controllo.

     5. Errori massimi tollerati

     5.1. Disposizioni generali

     5.1.1. Gli errori massimi tollerati in più o in meno sono indicati nella seguente tabella:

 

Portate Q

Errori massimi tollerati in verifica prima CEE

Q min ≤ Q < 2 Q min

3%

2 Q min ≤ Q ≤ Q max

2%

 

     5.1.2. Se in verifica prima, CEE, gli errori di un contatore per le portate Q comprese tra 2 Q min e Q max hanno tutti lo stesso segno, non possono superare l'1%.

     5.2. Disposizioni speciali

     II.5.2.1. Se gli alberi motori vengono applicate le coppie massime indicate sui contatori conformemente ai punti I.B.3.2.1 o I.B.3.2.2, l'indicazione del contatore può variare al massimo di 1,5% a Qmin, fatto salvo quanto disposto al punto II.6.3.2. [6]

     6. Assorbimento di pressione

     6.1. Assorbimento totale di pressione

     L'assorbimento totale di pressione in fase di flusso di aria a densità di 1,2 Kg/m3 con una portata pari a Q max non deve superare in media i valori sottoindicati:

 

Classe dei contatori

Valori massimi tollerati per la media dell'assorbimento totale di pressione in verifica prima CEE

 

N/n2

mbar

G 1,6 - G 10 inclusa

200

2

G 16 - G 40 inclusa

300

3

G 65 - G 650 inclusa

400

4

 

     6.2. Assorbimento meccanico di pressione

     L'assorbimento meccanico di pressione, assorbimento di pressione per il flusso d'aria con densità di 1,2 Kg/m3 con una portata compresa fra Q min e 2 Q min non deve superare i valori sottoindicati:

 

Classe dei contatori

Valori massimi tollerati per la media dell'assorbimento meccanico di pressione in verifica prima CEE

 

N/n2

mbar

G 1,6 - G 40 inclusa

60

0,6

G 65 - G 650 inclusa

100

1,0

 

     I valori di cui sopra si riferiscono ai massimi dell'assorbimento meccanico di pressione.

     6.3. Disposizioni speciali

     6.3.1. Per i contatori con pressione di funzionamento superiore a 0,1 MPa (1 bar) si applica il punto II 6.2 relativo all'assorbimento meccanico di pressione, non essendo preso in considerazione per questi contatori l'assorbimento totale di pressione di cui al punto II 6.1.

     6.3.2. L'assorbimento meccanico di pressione dei contatori non deve aumentare di oltre 20 Pa (0,2 mbar) in seguito al collegamento di dispositivi addizionali.

     7. Approvazione CEE del modello

     7.1. Oltre all'esemplare per l'approvazione del modello, il richiedente deve mettere inizialmente a disposizione dell'ufficio centrale metrico per la prova da due a sei contatori di prova costruiti conformemente al modello.

     Il numero deve essere ripartito, su richiesta dell'ufficio centrale metrico, fra vari valori di G se la domanda di approvazione verte su contatori di classe differente.

     Possono venire richiesti contatori di prova supplementari in base allo svolgimento delle prove.

     7.1.1. E' ammessa una deroga a questa disposizione nel senso che i contatori di prova possono essere messi a disposizione del servizio competente anche in un secondo tempo. La decisione di approvazione del modello viene tuttavia emessa soltanto dopo che detti contatori di prova saranno stati completamente esaminati.

     7.1.2. I contatori di prova restano di proprietà del richiedente e gli vengono restituiti dopo il rilascio dell'approvazione del modello.

     7.2. Esame

     7.2.1. Tanto il modello quanto i contatori di prova devono essere conformi alle disposizioni del capitolo I e dei punti da 2 a 6 del presente capitolo.

     7.2.2. Inoltre, nel campo di portata lo scarto tra i valori massimo e minimo della curva di errore non deve essere superiore, per ciascuno dei contatori, al 3%.

     7.2.3. Il modello ed i contatori di prova vengono successivamente sottoposti a prova di resistenza nel tempo. Detta prova viene effettuata come segue:

     7.2.3.1. Per i contatori delle classi comprese tra G 1,6 e G 10 incluse: alla portata massima dei contatori, e con aria; tuttavia, per i contatori sulla cui targa segnaletica è indicata la natura del gas da misurare, le prove possono essere effettuate in tutto o in parte con il gas indicato;

     7.2.3.2. Per i contatori delle classi comprese tra G 16 e G 650 incluse: se possibile, alla portata massima dei contatori, e con aria o gas.

     7.2.4. Per i contatori con volume ciclico pari o superiore ai valori indicati nella tabella riportata al punto II 2.1, la prova di resistenza nel tempo deve durare come specificato in appresso:

     7.2.4.1. Per i contatori delle classi comprese tra G 1.6 e G 10 incluse: 1.000 ore; la prova può anche subire interruzioni, ma deve comunque essere terminata entro 60 giorni;

     7.2.4.2. Per i contatori delle classi comprese tra G 16 e G 650 incluse: sino a che ciascun contatore misuri un volume di aria o gas corrispondente al funzionamento del contatore stesso per 1.000 ore alla massima portata; la prova deve terminare entro 6 mesi.

     7.2.5. Per i contatori con volume ciclico inferiore ai valori indicati nella tabella riportata al punto II 2.1., la durata della prova di resistenza nel tempo deve essere di 2.000 ore e deve esservi sottoposto un numero di apparecchi superiore a quello previsto al punto II 7.1 a seconda della classe del contatore esaminato e delle sue caratteristiche generali.

     7.2.6. Dopo la prova di resistenza nel tempo ciascun contatore deve soddisfare all'insieme delle seguenti condizioni (tranne, al massimo, uno di essi se la prova è effettuata su tre o più contatori);

     a) nel campo di portata, lo scarto tra il massimo ed il minimo della curva degli errori in funzione della portata Q non deve essere superiore per ciascun contatore a 4%.

     b) I valori degli errori non devono differire di oltre 1,5% dai valori iniziali corrispondenti. Alla portata Q min questa regola si applica soltanto alle variazioni dell'errore nel senso negativo.

     c) L'assorbimento meccanico di pressione non deve essere aumentato di oltre 20 N/m2 (0,2 mbar).

     7.2.7. Nel caso di contatori con uno o più comandi di uscita, devono essere collaudati almeno tre contatori per ogni classe con aria a massa volumica di 1,2 Kg/m3 (vedi punto I B 6.2.) per accertarne la conformità ai punti I B 3.2.4, nonché II 5.2.1 e II 6.3.2.

     Nel caso di contatori con più comandi di uscita, la prova deve essere effettuata sul comando che da il valore più sfavorevole.

     Per i contatori della stessa classe si assume come valore del momento torcente massimo ammesso il più basso dei risultati ottenuti. Se un modello comprende contatori di classe diversa, è sufficiente procedere al collaudo del momento torcente sui contatori della classe inferiore, qualora lo stesso momento torcente debba essere applicato ai contatori di una classe superiore e se il comando di uscita di questi ultimi è caratterizzato della stessa costante o da una costante superiore.

     7.3. Modifica di un modello già approvato

     Se la domanda di approvazione si riferisce alla modifica di un modello già approvato, il servizio metrico che ha approvato il modello primitivo decide, in funzione del carattere della modifica, se e sino a qual punto si debbano applicare le disposizioni dei punti 7.1, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 del presente capitolo.

     8. Verifica prima CEE

     8.1. Prove di esattezza

     Si considera che un contatore sia conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati, se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate:

     a) alla portata Qmin;

     b) ad una portata dell'ordine di 1/5 Qmax;

     c) alla portata Qmax;

     Se le prove sono effettuate in condizioni differenti, queste ultime devono garantire un risultato identico alle prove sovraspecificate.

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PER CONTATORI DI GAS A PISTONI

ROTANTI E CONTATORI DI GAS A TURBINA

 

     1. Campo di applicazione

     Il presente capitolo si applica, congiuntamente con le prescrizioni del capitolo I, ai sotto indicati strumenti:

     1.1. Contatori di gas a pistoni rotanti

     nei quali la misurazione del gas erogato avviene con camere di misurazione a pareti rotanti.

     1.2. Contatori di gas a turbina

     nei quali il flusso del gas mette in movimento una ruota di turbina il cui numero di giri corrisponde al volume del gas erogato.

     2. Campi di portata

     2.1. I contatori di volume di gas sono ammessi soltanto con uno dei campi di portata risultanti dalla tabella seguente in funzione della loro classe G:

 

 

 

Campo di portata

G

Q max (m3/h)

piccolo

medio

grande

 

 

Q min (m3/h)

 

 

16

25

5

2,5

1,3

25

40

8

4

2

40

65

13

6

3

65

100

20

10

5

100

160

32

16

8

160

250

50

25

13

250

400

80

40

20

400

650

130

65

32

650

1.000

200

100

50

1.000

1.600

320

160

80

 

     e con i multipli decimali delle ultime cinque righe.

     3. Particolari costruttivi

     3.1. Contatori di gas a pistoni rotanti

     III.3.1.1. Per misurare la perdita di pressione, i contatori devono avere a monte ed a valle del circuito del gas una presa di pressione statica; la pressione misurata a monte costituisce la pressione di riferimento. [7]

     3.1.2. I contatori possono essere muniti di un dispositivo manuale che permetta di far ruotare i pistoni, a condizione che esso non possa essere usato abusivamente per ostacolare il corretto funzionamento del contatore.

     3.1.3. I cuscinetti degli assi dei pistoni rotanti nei contatori delle classi G 160 ed oltre possono essere costruiti in modo da essere accessibili senza dovere manomettere i marchi di protezione.

     3.2. Contatori a turbina

     3.2.1. I contatori devono essere muniti di una presa di pressione mediante la quale si possa, se del caso, determinare indirettamente la pressione statica immediatamente a monte della turbina come pressione di riferimento.

     3.2.1.1. Se a monte della turbina esiste un dispositivo di strozzatura del flusso del gas, i contatori possono avere, oltre a quella richiesta al punto III 3.2.1, un'altra presa di pressione a monte del suddetto dispositivo la quale consenta, in coppia con quella di cui al punto III 3.2.1, di misurare la differenza di pressione alla strozzatura.

     III.3.3. Prese di pressione.

     3.3.1. Gli alesaggi delle prese di pressione devono avere un diametro di almeno 3 mm. Le prese di pressione a forma di scanalatura devono avere in direzione del flusso una larghezza di almeno 2 mm e una sezione trasversale di almeno 10 mm2.

     3.3.2. Le prese di pressione devono essere munite di un dispositivo di chiusura ermetica.

     3.3.3. La presa di pressione per la pressione di riferimento deve recare, ben visibile ed indelebile, l'indicazione "p", e l'altra presa l'indicazione "p". [8]

     4. Elemento di controllo

     4.1. In applicazione del punto I B 5.2.2. a) e b), il valore massimo di ogni divisione della scala dell'elemento di controllo deve essere il seguente:

     per le classi G 16 a G 65 incluse: 0,002 m3

     per le classi da G 100 a G 650 incluse:  0,02 m3

     per le classi da G 1000 a G 6.500 incluse:  0,2 m3

     per le classi G 10.000 ed oltre: 2,0 m3

     4.2. La scala dell'elemento di controllo deve essere numerata in modo da indicare, per le varie classi, i valori in appresso indicati:

     per le classi G 16 a G 65 incluse: ogni  0,01 m3

     per le classi da G 100 a G 650 incluse: ogni  0,1 m3

     per le classi da G 1000 a G 6.500 incluse:  ogni  1,0 m3

     per le classi G 10.000 ed oltre: ogni 10,0 m3

     5. Tolleranze

     5.1. Disposizioni generali

     5.1.1. Le tolleranze sono indicate nella seguente tabella:

 

Portate Q

Tolleranze in verifica prima CEE

Q min ≤ Q < 0,2 Q max

2%

0,2 Q max ≤ Q ≤ Q max

1%

 

     5.1.2. Se gli errori sono tutti dello stesso segno, ciascuno di essi non deve superare la metà della tolleranza.

     5.2. Disposizioni speciali

     5.2.1. Se si applicano ai comandi di uscita i momenti torcenti massimi indicati sul contatore conformemente ai punti I B 3.2.1 o I B 3.2.2, le variazioni dell'indicazione del contatore non devono superare per Qmin i valori seguenti:

 

Q min

Variazioni dell'indicazione per Q min

0,05 Q max

1 %

0,1 Q max

0,5 %

0,2 Qmax

0,25 %

 

     6. Approvazione CEE del modello

     6.1. Oltre all'esemplare per l'approvazione del modello, il richiedente deve mettere inizialmente a disposizione dell'ufficio centrale metrico per la prova da due a sei contatori di prova costruiti conformemente al modello.

     Il numero deve essere ripartito, su richiesta del servizio competente, fra vari valori di G se la domanda di approvazione verte su contatori di classe differente.

     Possono venire richiesti contatori di prova supplementari, in base allo svolgimento delle prove.

     6.1.1. E' ammessa una deroga a questa disposizione nel senso che i contatori di prova possono essere messi a disposizione del servizio competente anche in un secondo tempo. La decisione di approvazione del modello viene tuttavia emessa soltanto dopo che detti contatori di prova saranno stati completamente esaminati.

     6.1.2. I contatori di prova restano di proprietà del richiedente, e gli vengono restituiti dopo il rilascio dell'approvazione del modello.

     6.2. Esame

     6.2.1. L'esame comprende in particolare il rilevamento degli errori di ciascun contatore mediante una prova con aria di densità 1,2 Kg/m3. Ciascun risultato di prova sarà considerato separatamente.

     6.2.1.1. La curva di errore di ciascuno di questi contatori deve rimanere nella fascia determinata dagli errori massimi tollerati in verifica prima CEE per tutta l'estensione del campo di portata per il quale l'approvazione è stata richiesta.

     6.2.1.2. La differenza fra il valore massimo e il valore minimo dell'errore per ciascuno di questi contatori non deve superare l'1%, nel campo di portata compreso tra 1/2 Q max e Q max.

     6.2.2. I contatori vengono successivamente sottoposti ad una prova di resistenza nel tempo con aria o gas.

     6.2.2.1. Se possibile, la prova di resistenza nel tempo deve venire effettuata alla portata massima dei contatori. Detta prova deve essere sufficientemente lunga da consentire, pur non potendo durare oltre sei mesi, di misurare un volume di gas o di aria corrispondente al funzionamento di 1.000 ore alla portata massima.

     6.2.2.2. Dopo la prova di resistenza nel tempo, i contatori vengono nuovamente esaminati con aria di densità pari a 1,2 Kg/m3 e con gli stessi strumenti campione impiegati nella prova di cui al punto III 6.2.1.

     In queste condizioni di prova:

     a) gli errori rilevati per le portate di cui al punto III 7.1. per ciascun contatore (salvo al massimo per uno di essi) non devono differire di oltre l'1% dai valori registrati durante la prova contemplata al punto III 6.2.1;

     b) la differenza fra il valore massimo e il valore minimo dell'errore per ciascuno dei contatori (salvo al massimo per uno di essi) nel campo di portata da 1/2 Q max a Q max non può essere superiore all'1,5%.

     6.2.3. Contatori di comandi di uscita.

     6.2.3.1. Nel caso di contatori con uno o più comandi di uscita, devono essere collaudati almeno tre contatori per ogni classe con aria a massa volumica di 1,2 Kg/m3 (vedi punto I B 6.2.), per accertarne la conformità con i punti I B 3.2.4 e III 5.2.1.

     Nel caso di contatori con più comandi di uscita, la prova deve essere effettuata sul comando che da il valore più sfavorevole.

     Per i contatori della stessa classe si assume come valore del momento torcente massimo ammesso il più basso dei risultati ottenuti.

     Se un modello comprende contatori di classe diversa, è sufficiente procedere al collaudo del momento torcente sui contatori della classe inferiore qualora lo stesso momento torcente debba essere applicato ai contatori di una classe superiore e se il comando di uscita di questi ultimi è caratterizzato dalla stessa costante o da una costante superiore.

     6.2.3.2. Nel caso di contatori aventi più valori per Qmin è sufficiente effettuare la prova descritta al punto III 6.2.3.1 per il valore più basso di Qmin.

     I momenti torcenti ammessi per le altre gamme di portata possono essere calcolati basandosi sul risultato di questa prova.

     Per la conversione in altri valori di Qmin verranno applicate le seguenti regole:

     a) a portata costante, la variazione dell'errore è proporzionale al momento torcente;

     b) a momento torcente costante, la variazione dell'errore nel caso di contatori di gas a pistoni rotanti è inversamente proporzionale alla portata, e nel caso di contatori a turbina è inversamente proporzionale al quadrato della portata.

     7 Verifica prima CEE

     7.1. Prove di esattezza

     Un contatore è considerato conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate:

     Qmin 0,10 Qmax (se questo valore è superiore a Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax e Q max.

     Se le prove sono effettuate in condizioni differenti, le garanzie devono essere almeno equivalenti a quelli ottenute con le prove di cui sopra. [1] - 7.2. I valori delle portate di cui al punto III 7.1 possono essere modificati di ± 5%.

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.

[2] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.

[3] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.

[4] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.

[5] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.

[6] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.

[7] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.

[8] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 settembre 1983.