§ 18.5.1e - Legge 29 novembre 1962, n. 1697.
Modifiche all'art. 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:29/11/1962
Numero:1697


Sommario
Art. 1.      Le lettere a) e c) dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti
Art. 2.      Le modificazioni di cui all'art. 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge


§ 18.5.1e - Legge 29 novembre 1962, n. 1697. [1]

Modifiche all'art. 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti.

(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329).

 

 

     Art. 1.

     Le lettere a) e c) dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro, ad aria propanata od a propano riformato;

     c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano".

 

          Art. 2.

     Le modificazioni di cui all'art. 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.