§ 18.4.24 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444.
Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:10/11/1997
Numero:444


Sommario
Art. 1.  Disciplina degli acquisti di carburante.
Art. 2.  Caratteristiche della scheda carburante.
Art. 3.  Adempimenti inerenti la scheda.
Art. 4.  Registrazione della scheda.
Art. 5.  Obbligo di conservazione.
Art. 6.  Limiti di applicabilità.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 18.4.24 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444. [1]

Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione

(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298)

 

     Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante.

     1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

     2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.

     3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento [2].

 

          Art. 2. Caratteristiche della scheda carburante.

     1. Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell'ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

     2. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.

 

          Art. 3. Adempimenti inerenti la scheda.

     1. L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso.

 

          Art. 4. Registrazione della scheda.

     1. L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo.

 

          Art. 5. Obbligo di conservazione.

     1. Per la conservazione delle schede previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

 

          Art. 6. Limiti di applicabilità.

     1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonchè degli autotrasportatori di cose per conto terzi [3].

 

          Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento ha effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Modello di scheda - (art. 1, comm 1).

 

 

 

 

 

Mese ......................

Anno .......

 

 

Periodo:

Trimestre ..............

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

(D.P.R. ......................................................)

Effettuati da ....................................................................................................................................................

Domicilio fiscale .......................................................................................... Partita IVA n. ........................

 

 

(via, numero e località)

 

 

Veicoli a motore ....................................................................................... km .............................................

 

 

(n. di targa o di telaio)

(alla fine del mese o del trimestre)

SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

Data di rifornimento

Prezzo del carburante

Ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore

Ubicazione dell'impianto

Firma

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[1] Abrogato dall'art. 1, comma 926, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dai commi 916 e 927.

[2] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 109, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.