§ 18.4.2 - D.L. 21 gennaio 1961, n. 2 .
Ritocchi al regime fiscale della benzina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:21/01/1961
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale
Art. 2.      L'art. 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, modificato con l'art. [...]
Art. 3.      Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad articolare in maniera diversa la lettera A) dell'art. 13 del decreto ministeriale 24 dicembre 1960, [...]
Art. 4.      Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1961


§ 18.4.2 - D.L. 21 gennaio 1961, n. 2 [1] .

Ritocchi al regime fiscale della benzina.

(G.U. 23 gennaio 1961, n. 19)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale.

     Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, per il prodotto denominato "jet-fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, sono ridotte da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale relativamente al contingente annuo di tonnellate 18.000, e da lire 912 a lire 885 per quintale relativamente ai quantitativi eccedenti detto contingente.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 3.900 a lire 3.600 per quintale [2] .

 

          Art. 2.

     L'art. 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, modificato con l'art. 14 della legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituito dal seguente:

     "Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati, a condizione di reciprocità di trattamento, dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia".

 

          Art. 3.

     Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad articolare in maniera diversa la lettera A) dell'art. 13 del decreto ministeriale 24 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1960, registro n. 91 Finanze, foglio n. 275, in modo da stabilire l'aliquota condensata dell'imposta generale sull'entrata relativa alla benzina in lire 5,90 per cento e quella concernente gli altri prodotti, elencati nella stessa lettera, nella misura per essi fissata dall'art. 13 del decreto ministeriale 14 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1959, registro n. 36 Finanze, foglio n. 311, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1960. Tale decreto avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1961.

     Per assicurare il rifornimento dei punti di vendita il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire la estrazione di benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine di lire 8.850 per quintale e dell'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata del 5,90 per cento con tre giorni di anticipo rispetto alla data di cui al precedente comma ed a determinare, con suo decreto, le relative modalità.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 9 marzo 1961, n. 111.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.