§ 18.2.29 - D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:17/02/2003
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Finalità e Ambito di applicazione.
Art. 3.  Apposizione dell'etichetta.
Art. 4.  Redazione della guida.
Art. 5.  Affissione manifesto o schermo di visualizzazione.
Art. 6.  Divulgazione materiale promozionale.
Art. 7.  Trasparenza dell'informazione.
Art. 8.  Attuazione del programma di informazione per il consumatore.
Art. 9.  Notifica alla Commissione Europea.
Art. 10.  Attività di vigilanza.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Norma transitoria.


§ 18.2.29 - D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

(G.U. 19 aprile 2003, n. 92)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

     Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

     Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;

     Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

     Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunitàeuropea - legge comunitaria 1993;

     Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;

     Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivitàproduttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;

     b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;

     c) "certificato di conformità" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;

     d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;

     e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita;

     f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autoritàche rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformitàdella produzione; non è indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entitàtecnica soggette all'omologazione;

     g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autoritàdi omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dai decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il piu' elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;

     h) "emissioni specifiche ufficiali di CO2 per una data autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO2 di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo;

     i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta l'etichetta;

     l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;

     m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;

     n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore, indicata nel certificato di conformitàe nei documenti di omologazione;

     o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;

     p) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

 

          Art. 2. Finalità e Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

 

Capo II

Misure per favorire l'informazione per il consumatore

 

          Art. 3. Apposizione dell'etichetta.

     1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 4. Redazione della guida.

     1. Per le finalità di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attività produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento.

     2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida è inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

          Art. 5. Affissione manifesto o schermo di visualizzazione.

     1. Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.

 

          Art. 6. Divulgazione materiale promozionale.

     1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.

     2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli cui si riferisce.

 

          Art. 7. Trasparenza dell'informazione.

     1. E' fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi al disposto del presente regolamento.

 

Capo III

Adempimenti comunitari e sanzioni

 

          Art. 8. Attuazione del programma di informazione per il consumatore.

     1. Il Ministero delle attività produttive è responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una relazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.

     2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punti vendita forniscono, entro il 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalitàstabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivitàproduttive.

     3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 9. Notifica alla Commissione Europea.

     1. Il Ministero delle attività produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformitàalla decisione della Commissione 2001/677/CE.

 

          Art. 10. Attività di vigilanza.

     1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 11. Sanzioni.

     1. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 12. Norma transitoria.

     1. E’ fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalia data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni è fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

 

 

     Allegato I

     (previsto dall'articolo 3, comma 1)

 

     Descrizione dell'etichetta relativa al consumo di carburante e alle emissioni di CO2

     Tutte le etichette relative al consumo di carburante sul territorio nazionale devono presentare almeno i seguenti requisiti:

     1) il formato standardizzato di cui all'appendice 1;

     2) dimensioni di 297 mm x 210 mm (A4);

     3) un riferimento al modello e al tipo di carburante dell'autovettura su cui sono apposti;

     4) la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino.

     Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel Dpr 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche ed integrazioni;

     5) contenere la seguente dicitura relativa alla disponibilità della guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2:

     "È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture";

     6) contenere le seguenti diciture:

     "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre."

 

     Appendice I

 

     Informazioni ambientali relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture

 

MARCA/MODELLO

.................

................

CILINDRATA

...................

 

(Carattere

di stampa

Times New

Roman 12)

Tipo di carburante:

[] Benzina

[] Gasolio

[] GPL

[] Metano

 

Consumo di carburante

 

Ciclo

 

Litri

/100

Km

 

Km/

LITRO

guida

Benzina

Gasolio

GPL

Metano

Benzina

Gasolio

GPL Metano

Urbano

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[] [][].[]

Extra - urbano

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[][].[]

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[][].[]

[][].[]

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Misto

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[]

[][].[]

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     Emissioni di biossido di carbonio (CO2)

     g/Km

 

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []

 

     - È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture.

     - Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

 

     Allegato II

     (previsto dall'articolo 4, comma 1)

 

     Descrizione della guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2

     La guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

     1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in uno Stato membro la guida è aggiornata più di una volta all'anno, questa deve contenere un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione dell'aggiornamento;

     2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (1/100 km) o chilometri per litro (km/l), o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino.

     Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel Dpr 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche ed integrazioni;

     3) un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO2, per ciascun tipo di carburante. Nell'elenco devono figurare il modello, il valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO2;

     4) consigli agli automobilisti circa il fatto che un uso corretto e una regolare manutenzione dell'autovettura nonché il comportamento al volante (ad esempio uno stile di guida non aggressivo, velocità moderate, frenate anticipate, corretta pressione dei pneumatici, riduzione dei tempi di attesa con il motore acceso, veicolo non sovraccaricato) permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dell'autovettura;

     5) una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, del rischio del cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge;

     6) un riferimento all'obiettivo comunitario per le emissioni medie di CO2, nelle nuove autovetture e la data entro la quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto;

     7) un riferimento alla guida della Commissione relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 su Internet, laddove disponibile.

 

     Allegato III [1]

     (previsto dall'articolo 5, comma 1)

 

DESCRIZIONE DEL MANIFESTO/SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE ELETTRONICO DA ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA

 

     1) Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

     a) una dimensione minima di 70 cm x 50 cm;

     b) i dati contenuti devono essere di facile lettura.

     2) Qualora venga utilizzato un display elettronico e le informazioni vengano fornite su schermo, questo deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

     a) una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17");

     b) i dati contenuti potranno essere visualizzati mediante tecniche di scorrimento.

     3) I modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO2 con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco.

     4) Per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (1/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino.

     Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Tipo di carburante 

Posizione 

Modello 

Emissioni di CO2 

Consumo di carburante 

Benzina 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

... 

 

 

 

Diesel 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

     5) Sul manifesto ovvero sul display relativo al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 deve figurare il seguente testo:

«E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture».

Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.

     6) Sul manifesto ovvero sul display deve figurare il seguente testo:

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre».

Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.

     7) il manifesto ovvero il display deve essere integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Qualora si utilizzi un display elettronico, i dati devono essere aggiornati almeno su base trimestrale.

     8) il manifesto ovvero il display può essere sostituito in modo completo e permanente da uno schermo di visualizzazione elettronico. In tale caso lo schermo di visualizzazione elettronico dovrà essere presentato in modo tale da sollecitare la sensibilità del consumatore con un grado di intensità almeno pari rispetto al manifesto ovvero al display.


[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 6 aprile 2005.