§ 18.2.1 - R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 .
Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:02/11/1933
Numero:1741


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Sulle domande di licenza, sia generale, sia speciale, provvede, a suo giudizio insindacabile, il ministro per le corporazioni di concerto con il ministro per le finanze, [...]
Art. 4.      Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli oli minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli oli medesimi, deve chiederne la [...]
Art. 5.      Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sentito il parere della [...]
Art. 6.      Le lavorazioni industriali concesse ai sensi del presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza permanente tecnica e fiscale da parte dei competenti organi dei [...]
Art. 7.      Gli opifici ai quali è rilasciata la concessione per la raffinazione, la trasformazione o comunque l'elaborazione degli oli minerali o dei residui provenienti [...]
Art. 8.      Gli opifici di cui al precedente art. 7 quando debbano sottoporre a lavorazione oli minerali o residui di origine nazionale, dovranno avere completamente ultimate le [...]
Art. 9.      Il titolare di una concessione per il trattamento industriale degli oli minerali, o dei residui di cui all'art. 4, che sia contemporaneamente titolare di una licenza [...]
Art. 10.      Il concessionario di cui all'art. 4 e chiunque intenda estrarre oli di resina e di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, è soggetto ad una tassa di [...]
Art. 11.      Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione [...]
Art. 12.      Sulle domande di concessione, provvede, a suo giudizio insindacabile il ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze e sentito il parere [...]
Art. 13.      Il concessionario dei depositi è particolarmente obbligato
Art. 14.      La facoltà di concedere l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti può essere delegata dal ministro per le corporazioni ai prefetti del regno
Art. 15.      Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le licenze di importazione e le concessioni della gestione di opifici di lavorazione o di depositi è istituita presso il [...]
Art. 16.      Le licenze e le concessioni di cui agli art. 2, 4 e 11 non sono cedibili senza autorizzazione del ministro per le corporazioni
Art. 17.      Il ministro per le corporazioni può pronunciare la decadenza del concessionario delle licenze di importazione e dell'esercizio degli opifici e dei depositi e [...]
Art. 18.      Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'esercizio della facoltà che in materia di concessioni di demanio marittimo spettano all'amministrazione [...]
Art. 19.      La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di oli minerali, di [...]
Art. 20.      I decreti di concessione di cui agli art. 4 e 11, esclusi quelli riguardanti gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono registrati col pagamento [...]
Art. 21.      Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 10.000, indipendentemente dai provvedimenti [...]
Art. 22.      Rimangono provvisoriamente in vigore, fino a che non sia diversamente provveduto, le disposizioni doganali contenute nel regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e nel [...]
Art. 23.      Il ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per [...]
Art. 24.      Con decreto reale, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, verranno emanate le disposizioni [...]


§ 18.2.1 - R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 [1].

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

(G.U. 30 dicembre 1933, n. 301)

 

 

Titolo I

 

LICENZA D'IMPORTAZIONE

 

     Art. 1. [2]

     L'importazione degli oli minerali greggi, dei loro derivati e dei residui della loro lavorazione, in quantità non inferiore, per ogni singola importazione, a kg. 200 per gli oli minerali lubrificanti ed a kg. 1000 per gli altri prodotti petroliferi, è posta sotto il controllo dello Stato secondo le norme del presente decreto.

     E' pure posta sotto il controllo dello Stato, secondo le norme del presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non inferiore, per ciascun mese, a kg. 1500 per i lubrificanti ed a kg, 15.000 per gli altri prodotti petroliferi.

 

          Art. 2. [3]

     Chiunque intenda importare oli minerali greggi, loro derivati e residui della loro lavorazione per le quantità previste dal precedente articolo, deve chiederne licenza al ministro per le corporazioni.

     Per le importazioni di oli minerali lubrificanti in quantità superiore a kg. 1500 mensili, e per quelle degli altri prodotti petroliferi in quantità superiore a 300 tonnellate mensili sono rilasciate licenze generali.

     La durata della licenza generale non può essere maggiore di anni venti per gli oli minerali greggi e per i residui della loro lavorazione, e di anni tre per i prodotti derivati.

     Per le importazioni di oli minerali e di residui in misura non superiore a 300 tonnellate mensili, destinati al consumo diretto dell'importatore, sono rilasciate licenze speciali, valevoli per singole importazioni da effettuarsi entro due mesi dal loro rilascio.

     Sono esenti dall'obbligo della licenza le dotazioni normali di carburante degli autoveicoli che varcano la frontiera.

 

          Art. 3.

     Sulle domande di licenza, sia generale, sia speciale, provvede, a suo giudizio insindacabile, il ministro per le corporazioni di concerto con il ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

     La licenza generale dovrà particolarmente indicare:

     a) la natura e specie dei prodotti da importare e per ciascuna specie la quantità massima dell'importazione autorizzata per ciascun anno;

     b) l'obbligo del titolare della licenza di costituire, in depositi propri o altrui, uno stock di riserva nella misura che sarà fissata nella licenza generale di importazione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la specie dei prodotti importati;

     c) l'obbligo del titolare della licenza di comunicare al ministero delle corporazioni una situazione mensile, per qualità e quantità di prodotti degli stock di riserva di cui alla precedente lettera b), indicando i luoghi in cui essi sono depositati, e di fornire inoltre a detto ministero quelle notizie e quei dati che saranno in ogni tempo richiesti;

     d) l'obbligo del titolare della licenza di consentire il libero accesso ai magazzini ed agli uffici ai funzionari dei ministeri delle corporazioni e delle finanze incaricati della vigilanza ai quali dovranno essere esibiti, se richiesti, le contabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento inerente alle importazioni effettuate;

     e) l'obbligo del titolare della licenza di consentire la priorità della fornitura si servizi statali e pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri interessati;

     f) l'obbligo del titolare della licenza di assicurare, su richiesta della amministrazione concedente, in proporzione delle importazioni da lui effettuate o da effettuarsi, la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale;

     g) le eventuali garanzie che siano richieste per la esecuzione degli obblighi connessi con l'esercizio della licenza generale di importazione.

     La concessione della licenza è soggetta al pagamento di una tassa di lire 1000 una volta tanto per le licenze generali e di lire 10 per ogni partita da importare per le licenze speciali.

 

Titolo II

 

TRATTAMENTO INDUSTRIALE DEGLI OLII MINERALI

 

          Art. 4.

     Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli oli minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli oli medesimi, deve chiederne la concessione al ministro per le corporazioni. La durata della concessione è stabilita nel relativo decreto.

 

          Art. 5.

     Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

     La concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

     a) l'impianto degli stabilimenti di lavorazione deve essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno approvate dal ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sentita la commissione suprema di difesa;

     b) le maestranze e gli impiegati tecnici ed amministrativi addetti alle imprese autorizzate a sensi del presente decreto, debbono essere di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal ministro per le corporazioni;

     c) il titolare della concessione è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g) dell'art. 3.

 

          Art. 6.

     Le lavorazioni industriali concesse ai sensi del presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza permanente tecnica e fiscale da parte dei competenti organi dei ministeri delle corporazioni e delle finanze.

     I funzionari di detti ministeri, all'uopo delegati, avranno in ogni tempo diritto di accesso negli uffici, nei depositi e nei locali di lavorazione dello stabilimento; avranno inoltre la facoltà di esaminare le contabilità ed i registri di fabbrica, nonché di prelevare gratuitamente campioni di prodotti in qualunque stadio di lavorazione essi si trovino.

     Le spese relative alla vigilanza di cui sopra sono a carico delle singole aziende interessate.

 

          Art. 7.

     Gli opifici ai quali è rilasciata la concessione per la raffinazione, la trasformazione o comunque l'elaborazione degli oli minerali o dei residui provenienti dall'estero, sono considerati ai soli effetti delle lavorazioni dei prodotti petroliferi che in essi si compiono, fuori della linea doganale.

     La franchigia doganale si limita alle sole materie prime petrolifere impiegate nelle lavorazioni stesse.

     Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche di tali materie prime.

     Sui prodotti ottenuti, immessi in consumo nel regno, verranno applicati i dazi ed i diritti accessori che saranno stabiliti dalla tariffa doganale per i prodotti petroliferi ottenuti in opifici gestiti in regime di concessione.

 

          Art. 8.

     Gli opifici di cui al precedente art. 7 quando debbano sottoporre a lavorazione oli minerali o residui di origine nazionale, dovranno avere completamente ultimate le lavorazioni relative alle materie prime di origine estera.

     Qualora dovessero porre contemporaneamente in lavorazione materie prime delle due specie, dovranno eseguire le lavorazioni in reparti separati. I prodotti finiti dovranno comunque essere raccolti in magazzini o depositi separati.

 

          Art. 9.

     Il titolare di una concessione per il trattamento industriale degli oli minerali, o dei residui di cui all'art. 4, che sia contemporaneamente titolare di una licenza generale di importazione di cui all'art. 2 e che introduca nei suoi impianti industriali trasformazioni profonde che applichino nuovi processi di lavorazione, potrà ottenere, anche prima della scadenza della licenza generale, la rinnovazione della licenza stessa per un periodo fino a 20 anni dalla attivazione di detti impianti e per eguale periodo la rinnovazione della concessione di cui all'art. 4.

     Sulle domande di rinnovazione, provvede, a suo insindacabile giudizio, il ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

 

          Art. 10.

     Il concessionario di cui all'art. 4 e chiunque intenda estrarre oli di resina e di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, è soggetto ad una tassa di licenza di lire 1000 per gli impianti destinati a trattare non più di 5000 tonnellate annue di materia prima e di lire 10.000 in ogni altro caso.

     Deve inoltre sottoporsi alla speciale vigilanza ed agli altri obblighi di cui al precedente art. 6.

     Chiunque intenda trasformare o rettificare oli minerali diversi da quelli previsti dal precedente comma, è soggetto ad una tassa di lire 1000 e dovrà pure sottoporsi alle spese di vigilanza ed altri obblighi di cui al già citato art. 6.

 

Titolo III

 

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI OLII MINERALI E CARBURANTI

 

          Art. 11.

     Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba farsi su area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto.

     Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a mc. 25. Con decreto reale da promuoversi dal ministro per le corporazioni potrà essere variato tale limite.

 

          Art. 12.

     Sulle domande di concessione, provvede, a suo giudizio insindacabile il ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze e sentito il parere della commissione indicata nell'art. 15.

     Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

     a) l'oggetto principale dell'azienda;

     b) la natura dei prodotti da immettere nei depositi, distinti secondo la specie, e per ciascuna di esse la quantità massima autorizzata;

     c) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente, per proprio conto, in quanto sia anche titolare di una licenza generale d'importazione, o altrimenti per conto altrui, una scorta di prodotti petroliferi nella misura indicata nel decreto di concessione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la natura dei prodotti stessi;

     d) l'obbligo del titolare, quando il deposito non sia destinato al consumo diretto del concessionario, di consentire la priorità nella fornitura ai servizi pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreti del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri interessati;

     e) l'obbligo di assumere e tenere maestranze ed impiegati tecnici ed amministrativi di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal ministro per le corporazioni;

     f) gli obblighi previsti dalle lettere c), d), g) dell'art. 3.

 

          Art. 13.

     Il concessionario dei depositi è particolarmente obbligato:

     a) a tenere costantemente in efficienza il deposito;

     b) a provvedere per l'occultamento, il mascheramento, e la sicurezza degli impianti secondo quanto sarà stabilito nel regolamento;

     c) a non portare modifiche sostanziali agli impianti né a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'amministrazione concedente.

 

          Art. 14.

     La facoltà di concedere l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti può essere delegata dal ministro per le corporazioni ai prefetti del regno.

     Ai prefetti del regno può essere altresì delegata la facoltà di concedere l'impianto di depositi di capacità non superiore a 5 mc. in quanto occorra la concessione a norma dell'art. 11.

     In tal caso, la commissione indicata nell'art. 15, anziché sulle singole domande di concessione sarà sentita sulle modalità cui il prefetto dovrà attenersi nel rilascio delle concessioni.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

 

          Art. 15.

     Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le licenze di importazione e le concessioni della gestione di opifici di lavorazione o di depositi è istituita presso il ministero delle corporazioni una commissione presieduta dal ministro per le corporazioni o da un suo delegato e composta di sei membri designati rispettivamente dai ministri per le corporazioni, per le finanze, per l'interno, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e dal comitato per la mobilitazione civile.

     Tale commissione ha il compito di esprimere il parere:

     a) sull'accoglimento delle domande presentate;

     b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento debba essere subordinato;

     c) sulla preferenza da accordarsi in caso di più domande concorrenti.

     Per le domande di concessione di depositi nei quali l'impianto superi i 500 mc. di capacità, il ministro per le corporazioni sentirà altresì il parere della commissione suprema di difesa.

 

          Art. 16.

     Le licenze e le concessioni di cui agli art. 2, 4 e 11 non sono cedibili senza autorizzazione del ministro per le corporazioni.

 

          Art. 17.

     Il ministro per le corporazioni può pronunciare la decadenza del concessionario delle licenze di importazione e dell'esercizio degli opifici e dei depositi e distributori di cui agli art. 2, 4 e 11 quando questi:

     a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di licenza o di concessione;

     b) non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

     La licenza speciale sarà altresì revocata qualora vengano accertati tentativi del titolare diretti a sottrarsi all'obbligo della licenza generale.

     La decadenza e la revoca sono dichiarate dal ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 15.

     Contro il provvedimento di decadenza e di revoca è ammesso ricorso al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'esercizio della facoltà che in materia di concessioni di demanio marittimo spettano all'amministrazione competente.

     Le concessioni previste dal presente decreto sono altresì subordinate all'autorizzazione degli organi preposti alla sicurezza ed alla incolumità pubbliche, come pure al nulla osta delle altre amministrazioni statali interessate, secondo le rispettive competenze a norma delle leggi vigenti.

 

          Art. 19.

     La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.

 

          Art. 20.

     I decreti di concessione di cui agli art. 4 e 11, esclusi quelli riguardanti gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono registrati col pagamento della tassa fissa di lire 10.

 

          Art. 21.

     Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art. 17.

     Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.

     Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinerà la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 22.

     Rimangono provvisoriamente in vigore, fino a che non sia diversamente provveduto, le disposizioni doganali contenute nel regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e nel regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748.

     Sono abrogate le altre disposizioni contenute nei regi decreti suddetti e quelle contenute nei regi decreti 25 novembre 1926, n. 2159, e 26 agosto 1927, n. 1774, nonché ogni altra disposizione che riguarda la materia contemplata dal presente decreto.

 

          Art. 23.

     Il ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'articolo 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 24.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, verranno emanate le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione necessaria per l'esecuzione del presente decreto.

     Con lo stesso decreto reale sarà pure stabilita la data dell'entrata in vigore del presente decreto, che sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 2 dicembre 1934, n. 1961.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 2 dicembre 1934, n. 1961.