§ 86.7.7 - D.M. 27 maggio 1987, n. 322.
Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.7 sanità aerea e marittima
Data:27/05/1987
Numero:322


Sommario
Art. 1.      Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dal Ministero della sanità - SASN competente - d'ufficio o su richiesta delle casse [...]
Art. 2.      La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente [...]
Art. 3.      La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dal SASN competente al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è [...]
Art. 4.      L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i [...]
Art. 5.      In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione al SASN ed a [...]
Art. 6.      Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il [...]
Art. 7.      Il SASN competente, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le ventiquattro ore all'impresa di navigazione o alla cassa marittima richiedenti, gli [...]
Art. 8.      I SASN concorderanno con gli uffici di sanità marittima ed aerea le modalità per garantire, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi, l'espletamento [...]
Art. 9.      I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dai SASN nella seguente misura
Art. 10.      L'impresa di navigazione e la cassa marittima richiedente sono tenute a rimborsare allo Stato per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui al precedente articolo, [...]
Art. 11.      Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 86.7.7 - D.M. 27 maggio 1987, n. 322.

Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

(G.U. 3 agosto 1987, n. 179).

 

 

     Art. 1.

     Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dal Ministero della sanità - SASN competente - d'ufficio o su richiesta delle casse marittime o delle imprese di navigazione, marittima ed aerea, agli uffici del SASN.

     Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della sanità.

     L'incarico di effettuare la visita medica domiciliare di controllo deve essere affidato ad un medico fiduciario diverso da quello che ha certificato lo stato di malattia del lavoratore.

     In relazione a particolari esigenze locali possono essere conferiti incarichi di medico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo. Fino al rinnovo della vigente convenzione con i medici fiduciari, i predetti incarichi di medico fiduciario sono conferiti con la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 4 della richiamata convenzione.

 

          Art. 2.

     La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede del SASN nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fornite dall'impresa di navigazione o dalle casse marittime all'atto della richiesta, si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato.

 

          Art. 3.

     La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dal SASN competente al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

 

          Art. 4.

     L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

 

          Art. 5.

     In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione al SASN ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il medico o il presidio sanitario indicato nell'avviso stesso, salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa.

     L'esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato al SASN che ha disposto il controllo, al quale sarà successivamente trasmesso, il relativo referto.

 

          Art. 6.

     Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al SASN competente.

     Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette al SASN locale le altre due copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, all'impresa di navigazione o alla cassa marittima che ha richiesto la visita, la seconda agli atti del SASN per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.

 

          Art. 7.

     Il SASN competente, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le ventiquattro ore all'impresa di navigazione o alla cassa marittima richiedenti, gli esiti dell'accertamento sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato.

     Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore, il SASN competente ne dà immediata comunicazione all'impresa di navigazione o alla cassa marittima che ha richiesto la visita.

 

          Art. 8.

     I SASN concorderanno con gli uffici di sanità marittima ed aerea le modalità per garantire, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi, l'espletamento dell'attività di controllo anche nelle giornate domenicali o festive.

 

          Art. 9.

     I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dai SASN nella seguente misura:

     L. 20.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno feriale;

     L. 32.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;

     L. 15.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

     L. 25.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

     L. 5.000, a visita per spese di trasporto, incrementate di un importo pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina super a chilometro per percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

 

          Art. 10.

     L'impresa di navigazione e la cassa marittima richiedente sono tenute a rimborsare allo Stato per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui al precedente articolo, maggiorati di un importo fisso di L. 5.000 a titolo di spese di amministrazione.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.