§ 86.6.35 - Legge 20 giugno 2003, n. 141.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.6 sangue ed emoderivati
Data:20/06/2003
Numero:141


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche [...]


§ 86.6.35 - Legge 20 giugno 2003, n. 141.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti

(G.U. 23 giugno 2003, n. 143)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89

 

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005"";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria".

     All'articolo 2:

     al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanità presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti";

     al comma 2, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti”.

     All'articolo 3:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "danneggiati da" sono inserite le seguenti: "sangue o" e le parole: "per gli anni 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2004 e 2005";

     al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002"; il secondo periodo è soppresso;

     alla rubrica, le parole: "sangue infetto" sono sostituite dalle seguenti: "sangue o emoderivati infetti".