§ 86.4.149 – D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502.
Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:12/12/1997
Numero:502


Sommario
Art. 1.  Domanda di inquadramento.
Art. 2.  Commissione.
Art. 3.  Termini per la formulazione dei giudizi di idoneità.
Art. 4.  Valutazione del colloquio e dei titoli.
Art. 5.  Norme di rinvio.
Art. 6.  Disposizioni amministrative e varie.


§ 86.4.149 – D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502.

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

(G.U. 29 gennaio 1998, n. 23).

 

     Art. 1. Domanda di inquadramento.

     1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l'attività nell'ambito della quale è in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.

     2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1.

     3. Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, è cumulabile ed è valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianità, purché nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi.

     4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.

 

          Art. 2. Commissione.

     1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello dell'area di attività individuata designati dalla regione.

     2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

 

          Art. 3. Termini per la formulazione dei giudizi di idoneità.

     1. La commissione formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.

 

          Art. 4. Valutazione del colloquio e dei titoli.

     1. Il giudizio di idoneità è formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianità di servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato.

     2. L'idoneità è conseguita dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 6,6 relativo ai seguenti titoli:

     a) orario di incarico nel rapporto convenzionale, ovvero, se ricorre il caso, orario di incarico complessivo nei due rapporti convenzionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992, per un numero di ore settimanali fino ad un massimo di 38: punti 0,10 per ora;

     b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: punti 0,10 per mese;

     c) anzianità di incarico per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno: punti 0,50;

     d) specializzazione: punti 0,50 per ciascuna specializzazione;

     e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneità comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di punti 0,30;

     f) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3,00;

     g) curriculum formativo: fino ad un massimo di punti 3,00.

     3. Per le valutazioni dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.

     4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Norme di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.

 

          Art. 6. Disposizioni amministrative e varie.

     1. Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

     2. Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.