§ 86.4.138 – D.M. 17 gennaio 1997, n. 136.
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:17/01/1997
Numero:136


Sommario
Art. 1.      1. E' individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del [...]
Art. 2.      1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive [...]


§ 86.4.138 – D.M. 17 gennaio 1997, n. 136.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.

(G.U. 24 maggio 1997, n. 119).

 

     Art. 1.

     1. E' individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.

     2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio - sanitarie:

     a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;

     b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;

     c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;

     d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;

     e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;

     f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.

     3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.

     4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

     5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture sociosanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

 

          Art. 2.

     1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.