§ 86.4.100 – D.M. 14 settembre 1994, n. 742.
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:14/09/1994
Numero:742


Sommario
Art. 1.      1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge [...]
Art. 2.      1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale
Art. 3.      1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, [...]
Art. 4.      1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli [...]


§ 86.4.100 – D.M. 14 settembre 1994, n. 742.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista.

(G.U. 9 gennaio 1995, n. 6).

 

     Art. 1.

     1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.

     2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

     3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:

     a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

     b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;

     c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

     d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

     e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

     4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

          Art. 2.

     1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 3.

     1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

 

          Art. 4.

     1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.