§ 86.4.77 – D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821.
Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:07/09/1984
Numero:821


Sommario
Art. 1.  Farmacista dirigente.
Art. 2.  Farmacista coadiutore.
Art. 3.  Farmacista collaboratore.
Art. 4.  Veterinario dirigente.
Art. 5.  Veterinario coadiutore.
Art. 6.  Veterinario collaboratore.
Art. 7.  Biologo dirigente.
Art. 8.  Biologo coadiutore.
Art. 9.  Biologo collaboratore.
Art. 10.  Chimico dirigente.
Art. 11.  Chimico coadiutore.
Art. 12.  Chimico collaboratore.
Art. 13.  Fisico dirigente.
Art. 14.  Fisico coadiutore.
Art. 15.  Fisico collaboratore.
Art. 16.  Psicologo dirigente.
Art. 17.  Psicologo coadiutore.
Art. 18.  Psicologo collaboratore.
Art. 19.  Operatore professionale dirigente.
Art. 20.  Operatore professionale coordinatore.
Art. 21.  Operatore professionale collaboratore.
Art. 22.  Operatore professionale di II categoria.
Art. 23.  Operatore professionale coordinatore.
Art. 24.  Operatore professionale collaboratore.
Art. 25.  Operatore professionale coordinatore.
Art. 26.  Operatore professionale collaboratore.
Art. 27.  Operatore professionale coordinatore.
Art. 28.  Operatore professionale collaboratore.
Art. 29.  Operatore professionale di II categoria.
Art. 30.  Avvocato coordinatore.
Art. 31.  Avvocato.
Art. 32.  Procuratore legale.
Art. 33.  Ingegnere coordinatore.
Art. 34.  Ingegnere.
Art. 35.  Architetto coordinatore.
Art. 36.  Architetto.
Art. 37.  Geologo coordinatore.
Art. 38.  Geologo.
Art. 39.  Profilo professionale: assistenti religiosi.
Art. 40.  Analista dirigente.
Art. 41.  Analista coadiutore..
Art. 42.  Analista collaboratore.
Art. 43.  Statistico dirigente.
Art. 44.  Statistico coadiutore.
Art. 45.  Statistico collaboratore.
Art. 46.  Sociologo dirigente.
Art. 47.  Sociologo coadiutore.
Art. 48.  Sociologo collaboratore.
Art. 49.  Assistente sociale coordinatore.
Art. 50.  Assistente sociale collaboratore.
Art. 51.  Assistente tecnico.
Art. 52.  Operatore tecnico.
Art. 53.  Agente tecnico.
Art. 54.  Direttore amministrativo capo servizio.
Art. 55.  Direttore amministrativo.
Art. 56.  Vice direttore amministrativo.
Art. 57.  Collaboratore coordinatore.
Art. 58.  Collaboratore amministrativo.
Art. 59.  Assistente amministrativo.
Art. 60.  Coadiutore amministrativo.
Art. 61.  Commesso.


§ 86.4.77 – D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821.

Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

(G.U. 10 dicembre 1984, n. 338).

 

Titolo I

PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

 

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI

 

     Art. 1. Farmacista dirigente.

     Il farmacista dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

     Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante materiale farmaceutico.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 2. Farmacista coadiutore.

     Il farmacista coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale.

     Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce il farmacista dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 3. Farmacista collaboratore.

     Il farmacista collaboratore svolge le attività farmaceutiche affidategli, nonchè le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei farmacisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI

 

          Art. 4. Veterinario dirigente.

     Il veterinario dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività e prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività veterinarie, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 5. Veterinario coadiutore.

     Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 6. Veterinario collaboratore.

     Il veterinario collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonchè le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGI

 

          Art. 7. Biologo dirigente.

     Il biologo dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 8. Biologo coadiutore.

     Il biologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 9. Biologo collaboratore.

     Il biologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonchè le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICI

 

          Art. 10. Chimico dirigente.

     Il chimico dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti dalle vigenti leggi.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

     Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dal chimico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige altresì una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 11. Chimico coadiutore.

     Il chimico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 12. Chimico collaboratore.

     Il chimico collaboratore svolge le attività professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonchè le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo V

PROFILO PROFESSIONALE: FISICI

 

          Art. 13. Fisico dirigente.

     Il fisico dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

     Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Presta, inoltre, nelle strutture sanitarie di diagnosi e cura e riabilitazione la sua consulenza ove richiesta.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dal fisico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 14. Fisico coadiutore.

     Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.

     Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 15. Fisico collaboratore.

     Il fisico collaboratore svolge le attività del settore affidategli, nonchè le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.

 

Capo VI

PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGI

 

          Art. 16. Psicologo dirigente.

     Lo psicologo dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonchè attività di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dallo psicologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 17. Psicologo coadiutore.

     Lo psicologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente alle attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 18. Psicologo collaboratore.

     Lo psicologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonchè le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive degli psicologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo VII

PROFILO PROFESSIONALE:

PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE

 

          Art. 19. Operatore professionale dirigente.

     Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attività di formazione professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza.

     Nell'ambito delle attività di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano.

     A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo.

     Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attività di formazione professionale permanente.

     Redige annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.

     Nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.

     Svolge funzioni di didattica nonchè attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare nonchè per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

 

Capo VIII

 

PERSONALE INFERMIERISTICO: OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

 

          Art. 20. Operatore professionale coordinatore.

     L'operatore professionale coordinatore svolge le attività di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.

     Coordina l'attività del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

     Svolge attività di didattica, nonchè attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

          Art. 21. Operatore professionale collaboratore.

     L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute degli utenti.

     Secondo le direttive ricevute, svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.

     Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

          Art. 22. Operatore professionale di II categoria.

     L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

Capo IX

PERSONALE TECNICO SANITARIO:

OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

 

          Art. 23. Operatore professionale coordinatore.

     L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale.

     Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzata alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

          Art. 24. Operatore professionale collaboratore.

     L'operatore professionale collaboratore nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

     Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.

     Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

Capo X

PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE:

OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

 

          Art. 25. Operatore professionale coordinatore.

     L'operatore professionale coordinatore svolge attività di vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.

     Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.

     Coordina l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità operativa nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzata alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

          Art. 26. Operatore professionale collaboratore.

     L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

     Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.

     Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata.

     Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

Capo XI

PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE:

OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

 

          Art. 27. Operatore professionale coordinatore.

     L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti allo specifico titolo professionale.

     Coordina l'attività del personale delle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzata alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

          Art. 28. Operatore professionale collaboratore.

     L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

     Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.

     Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

          Art. 29. Operatore professionale di II categoria.

     L'operatore professionale di II categoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche attinenti al titolo professionale specifico nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.

     Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

Titolo II

 

RUOLO PROFESSIONALE

 

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE:

AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

 

          Art. 30. Avvocato coordinatore.

     L'avvocato coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

     Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento della unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.

     Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

 

          Art. 31. Avvocato.

     L'avvocato svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'avvocato coordinatore e nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo con autonomia operativa e responsabilità professionale.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzata alla propria formazione professionale.

     L'avvocato sostituisce l'avvocato coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più avvocati dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'avvocato con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 32. Procuratore legale.

     Il procuratore legale svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle istruzioni ricevute dagli avvocati appartenenti alle posizioni funzionali superiori e nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzate alla propria formazione professionale.

 

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERI

 

          Art. 33. Ingegnere coordinatore.

     L'ingegnere coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'attività operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

     Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale. Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

 

          Art. 34. Ingegnere.

     L'ingegnere svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzata alla propria formazione.

     L'ingegnere sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: ARCHITETTI

 

          Art. 35. Architetto coordinatore.

     L'architetto coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa o responsabilità professionale.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

     Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.

     Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

 

          Art. 36. Architetto.

     L'architetto svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'architetto coordinatore nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzate alla propria formazione.

     L'architetto sostituisce l'architetto coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più architetti dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'architetto con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: GEOLOGI

 

          Art. 37. Geologo coordinatore.

     Il geologo coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

     Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.

     Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

 

          Art. 38. Geologo.

     Il geologo svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dal geologo coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

     Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzate alla propria formazione.

     Il geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più geologi dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta al geologo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 39. Profilo professionale: assistenti religiosi.

     L'assistenza religiosa presso le strutture di ricovero è assicurata secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 833/78.

 

Titolo III

RUOLO TECNICO

 

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA

 

          Art. 40. Analista dirigente.

     L'analista dirigente svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale; servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dall'analista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 41. Analista coadiutore..

     L'analista coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale, nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni.

     Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce l'analista dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 42. Analista collaboratore.

     L'analista collaboratore svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione professionale secondo le direttive degli analisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di un'autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo II

 

PROFILO PROFESSIONALE: STATISTICO

 

          Art. 43. Statistico dirigente.

     Lo statistico dirigente svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dallo statistico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 44. Statistico coadiutore.

     Lo statistico coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale.

     Svolge inoltre attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce lo statistico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 45. Statistico collaboratore.

     Lo statistico collaboratore svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive degli statistici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

 

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: SOCIOLOGO

 

          Art. 46. Sociologo dirigente.

     Il sociologo dirigente svolge attività inerenti alla sua specifica competenza (o qualificazione) professionale, nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

     Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Le attività svolte dal sociologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

 

          Art. 47. Sociologo coadiutore.

     Il sociologo coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale.

     Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il coadiutore sostituisce il sociologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 48. Sociologo collaboratore.

     Il sociologo collaboratore svolge attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonchè per i risultati conseguiti.

 

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE:

ASSISTENTI SOCIALI

 

          Art. 49. Assistente sociale coordinatore.

     L'assistente sociale coordinatore svolge attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore.

     A tal fine, predispone, sulla base delle indicazioni emergenti dagli atti di programmazione dei servizi, i piani di lavoro e di intervento nel rispetto dell'autonomia operativa e delle necessità del lavoro di gruppo.

     Assicura i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi anche appartenenti ad amministrazioni diverse.

     Svolge attività di didattica nonchè attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha la responsabilità diretta dei propri compiti, limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare e per le direttive impartite al personale collaboratore.

 

          Art. 50. Assistente sociale collaboratore.

     L'assistente sociale collaboratore, nell'unità operativa cui è assegnato, partecipa all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento. Svolge le attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani stessi, con autonomia operativa vincolata alle direttive ricevute.

     Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione.

     Ha la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

 

Capo V

PROFILO PROFESSIONALE:

ASSISTENTI TECNICI

 

          Art. 51. Assistente tecnico.

     L'assistente tecnico svolge attività tecniche e professionali proprie dello specifico titolo professionale che comportano, oltre ad una applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; svolge compiti di programmazione relativamente alle procedure assegnategli.

     Sovraintende, nell'ambito delle direttive ricevute, all'attività affidatagli coordinando e curando la realizzazione tecnica delle diverse fasi operative nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo.

     Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha la responsabilità diretta dei propri compiti e dell'esercizio dell'attività connessa al mandato professionale affidatogli.

 

Capo VI

PROFILO PROFESSIONALE:

OPERATORI TECNICI

 

          Art. 52. Operatore tecnico.

     L'operatore tecnico svolge attività tecniche corrispondenti alla qualificazione professionale posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione diretta di merito.

     Svolge, inoltre, attività finalizzata alla propria formazione professionale.

 

Capo VII

PROFILO PROFESSIONALE:

AGENTI TECNICI

 

          Art. 53. Agente tecnico.

     Il personale con qualifica di "agente tecnico" svolge attività che richiede una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta anche con l'uso di macchine che comportino manovra elementare; è addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.

 

Titolo IV

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE:

DIRETTORI AMMINISTRATIVI

 

          Art. 54. Direttore amministrativo capo servizio.

     Il direttore amministrativo capo servizio svolge funzioni di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e organizzativa, nonchè di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione della struttura amministrativa, o dell'ufficio complesso affidatogli.

     A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

     Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico-finanziario ed organizzativo, verificandone l'attuazione.

     Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonchè delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

     Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

     Redige, altresì, una relazione annuale sulle attività a cui è preposto, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche, nonchè di aggiornamento del personale dipendente.

 

          Art. 55. Direttore amministrativo.

     Il direttore amministrativo svolge funzioni operative autonome nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale; svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

     E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonchè dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

     Il direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo capo servizio in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Tra più direttori amministrativi di servizi appartenenti alla stessa struttura la sostituzione del direttore amministrativo capo servizio spetta al direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

          Art. 56. Vice direttore amministrativo.

     Il vice direttore amministrativo svolge funzioni amministrative, economico-finanziarie e organizzative nonchè attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

     E' responsabile delle attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive da lui impartite nonchè per i risultati conseguiti.

     La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

     Il vice direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

     Fra più vice direttori amministrativi nella stessa unità operativa la sostituzione del direttore amministrativo spetta al vice direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

 

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE:

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

 

          Art. 57. Collaboratore coordinatore.

     Il collaboratore coordinatore, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, assicura, sulla base delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, il coordinamento e il controllo per le attività alle quali è preposto e delle quali risponde direttamente.

     Nell'ambito dell'unità operativa coordina l'attività degli addetti appartenenti ai livelli funzionali di collaboratore amministrativo e assistente amministrativo fornendo istruzioni e favorendo il metodo del lavoro di gruppo.

     Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro e per lo snellimento delle procedure.

     Svolge attività finalizzata alla propria formazione e partecipa ad attività di studio e programmazione.

 

          Art. 58. Collaboratore amministrativo.

     Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, le attività che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.

     Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attività di studio e programmazione e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

 

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

 

          Art. 59. Assistente amministrativo.

     L'assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici ed elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di altre macchine.

     Esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

     Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.

 

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE:

COADIUTORI AMMINISTRATIVI

 

          Art. 60. Coadiutore amministrativo.

     Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.

     Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

 

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: COMMESSO

 

          Art. 61. Commesso.

     Il personale con qualifica di "commesso" disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica, esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale o oggetti vari di ufficio; provvede al prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; è preposto all'apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti; regola il servizio, anche telefonico e di anticamera, nonchè l'accesso al pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine ed apparecchiature.