§ 86.4.58 – D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225.
Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:14/03/1974
Numero:225


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, [...]
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni


§ 86.4.58 – D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225.

Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici.

(G.U. 18 giugno 1974, n. 157).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.

 

 

Titolo I

MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE

 

          Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

Titolo II

MANSIONI DELLA VIGILATRICE D'INFANZIA

 

          Art. 3. [3]

 

Titolo III

MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

 

          Art. 4. [4]

 

Titolo IV

MANSIONI DELL'ASSISTENTE SANITARIO

 

          Art. 5. [5]

 

Titolo V

MANSIONI DELL'INFERMIERE GENERICO

 

          Art. 6.

     L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

     1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;

     2) raccolta degli escreti;

     3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;

     4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;

     5) medicazioni semplici e bendaggi;

     6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;

     7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;

     8) somministrazione dei medicinali prescritti;

     9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;

     10) sorveglianza di fleboclisi;

     11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.

     Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

     1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;

     2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1999, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1999, n. 42.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1999, n. 42.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1999, n. 42.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1999, n. 42.