§ 86.4.3l - Legge 17 ottobre 1964, n. 1037.
Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:17/10/1964
Numero:1037


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, [...]
Art. 2.      La lettera b) del primo comma dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente
Art. 3.      Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e [...]


§ 86.4.3l - Legge 17 ottobre 1964, n. 1037.

Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

(G.U. 2 novembre 1964, n. 270).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.

 

          Art. 2.

     La lettera b) del primo comma dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

     "b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso".

 

          Art. 3.

     Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1° luglio 1964, non siano state nominate le Commissioni d'esame.