§ 86.4.3c - Legge 1 aprile 1959, n. 136.
Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:01/04/1959
Numero:136


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, prorogate con la legge 4 febbraio 1958, [...]


§ 86.4.3c - Legge 1 aprile 1959, n. 136. [1]

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

(G.U. 14 aprile 1959, n. 89).

 

 

     Art. unico.

     Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, prorogate con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, sono ulteriormente prorogate di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.