§ 86.4.36 – L. 23 ottobre 1962, n. 1552.
Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:23/10/1962
Numero:1552


Sommario
Art. 1.      I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle [...]
Art. 2.      I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere [...]
Art. 3.      In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla [...]


§ 86.4.36 – L. 23 ottobre 1962, n. 1552.

Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri.

(G.U. 14 novembre 1962, n. 289).

 

     Art. 1.

     I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonchè i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione delle presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

 

          Art. 2.

     I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati.

     Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'art. 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.

 

          Art. 3.

     In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.