§ 86.4.22 – L. 24 luglio 1954, n. 596.
Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:24/07/1954
Numero:596


Sommario
Art. unico.      In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli [...]


§ 86.4.22 – L. 24 luglio 1954, n. 596.

Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti.

(G.U. 10 agosto 1954, n. 181).

 

     Art. unico.

     In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.