§ 86.4.1c - Legge 4 novembre 1951, n. 1188.
Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:04/11/1951
Numero:1188


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'art. 6 del [...]
Art. 2.      Le norme del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, si applicano altresì ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dalla [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 86.4.1c - Legge 4 novembre 1951, n. 1188. [1]

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

(G.U. 22 novembre 1951, n. 269).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     Art. 1. – Limiti di applicabilità del decreto.

     Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     Art. 2. - Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente.

     I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

     Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

     Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità.

     Per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospitaliero come al secondo comma.

     Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicato una attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana, o in un istituto universitario.

     Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

     Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito necessario la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei casi in cui questa è prescritta.

     Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando l'equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     Art. 3. - Concorsi ai posti di sovraintendente e di direttore sanitario.

     I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

     a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;

     b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 6° designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

     c) di un professore universitario d'igiene di ruolo o fuori ruolo;

     d) di due sovraintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

     Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

     Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

     L'anzianità nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli 42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al concorso di sovraintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria è elevata a dieci anni.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     Art. 4. - Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente.

     Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

     a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovraintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

     b) di due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

     c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

     d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7° , designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

     Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

     a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovraintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

     b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

     c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

     Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     Art. 5. - Raggruppamenti di più concorsi.

     Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco di posti vacanti che possono essere messi a concorso.

     La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'art. 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata - tramite la competente prefettura - entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     Art. 6. - Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.

     Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 4.

     Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

     In questo caso il presidente della Commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     Art. 7. - Modalità di svolgimento dei concorsi.

     Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

     a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi o terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

     b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

     c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

     Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

     Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso di una prova pratica con dissertazione scritta.

     Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'art. 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

     Dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:

     Art. 7 bis. - Ripartizione dei punti per i vari concorsi.

     La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

     a) concorsi per primario:

     45 punti per gli esami;

     40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

     15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;

     b) concorsi per aiuto:

     60 punti per gli esami;

     25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

     15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;

     c) concorsi per assistenti:

     90 punti per gli esami;

     10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

     Art. 7 ter. -Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli.

     Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

     25 punti per la prova clinica;

     10 punti per la prova orale;

     10 punti per la prova integrativa.

     Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove secondo quanto previsto nell'art. 7, il punteggio sarà attribuito in:

     25 punti alla prova orale;

     20 punti alla prova pratica.

     Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

     L'art. 8 è sostituito dal seguente:

     Art. 8. - Concorsi per sanitari di ospedali di 3a categoria. Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della Commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'art. 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3a categoria.

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     Art. 9. - Sede dei concorsi.

     I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purché siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 6.

     In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     Art. 10. - Sanitari assunti in via provvisoria.

     I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del sopraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre 1948.

     Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

     Art. 10 bis. - Speciali categorie di sanitari assunti in via provvisoria.

     I primari, gli aiuti e gli assistenti già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani possono, con provvedimento delle amministrazioni su parere favorevole del sovraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva, purché l'ospedale sia di pari categoria.

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     Art. 11. - Tasse.

     Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi, previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

     L'art. 12 è soppresso.

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     Art. 13. - Elevazione dei limiti di età.

     Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione del personale sanitario, è aumentato di tre anni e sei mesi ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso [1].

     Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

     Art. 13 bis. - Incompatibilità.

     Le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese al personale sanitario di ruolo degli ospedali di 3 categoria.

     L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     Art. 14. - Disposizioni finali.

     Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

     L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.Le amministrazioni sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le norme del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, si applicano altresì ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.