§ 86.3.9 – L. 20 febbraio 1950, n. 54.
Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:20/02/1950
Numero:54


Sommario
Art. 1.      La misura massima dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della [...]
Art. 2.      Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, è [...]
Art. 3.      Nei Comuni di cui all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il rimborso al Comune previsto dal secondo comma dell'art. 115 [...]
Art. 4.      Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...]


§ 86.3.9 – L. 20 febbraio 1950, n. 54. [1]

Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

(G.U. 13 marzo 1950, n. 60).

 

     Art. 1.

     La misura massima dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, numero 1868, è elevata da L. 4000 a L. 80.000 annue [2].

     La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a L. 120.000.

 

          Art. 2.

     Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, è fissato nella misura seguente:

     a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, L. 9000;

     b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, L. 4500;

     c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, L. 2250;

     d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, L. 1800;

     e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, L. 1000.

     Con successivo provvedimento legislativo sarà determinata l'entità del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.

 

          Art. 3.

     Nei Comuni di cui all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il rimborso al Comune previsto dal secondo comma dell'art. 115 del testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, può essere effettuato per l'intero ammontare dell'indennità di residenza di cui all'art. 1.

     Rimane fermo, in ogni caso, il disposto del terzo comma del citato art. 115.

     Ove i fondi del capitolo di bilancio previsto dall'art. 2 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, non siano sufficienti ad una corresponsione integrale, l'indennità di residenza verrà ridotta in misura uniforme per tutte le farmacie dei Comuni di cui al primo comma.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. Esse conterranno le norme per l'amministrazione e l'erogazione, da parte dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, dei proventi derivanti dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 2; a tale amministrazione dovranno partecipare rappresentanti delle categorie professionali interessate. Le norme stesse stabiliranno altresì le modalità per l'anticipazione e l'erogazione dell'indennità di residenza ridotta nei casi previsti dall'art. 3.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La misura massima dell’indennità di cui al presente comma è stata ulteriormente elevata a lire 200.000 dall'art. 1 della L. 22 novembre 1954, n. 1107.