§ 86.3.4 – D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1946, n. 197.
Norme concernenti le farmacie privilegiate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:03/10/1946
Numero:197


Sommario
Art. 1.      Alle farmacie privilegiate previste dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che siano in esercizio alla [...]
Art. 2.      Ai titolari delle farmacie previste nell'articolo precedente è riconosciuto il diritto di continuare per la durata della loro vita l'esercizio di una farmacia
Art. 3.      Ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonchè alle società cooperative di previdenza e di consumo, che alla data [...]
Art. 4.      Alle società ed agli enti non previsti nell'articolo precedente, i quali siano titolari di farmacie privilegiate, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si applicano [...]
Art. 5.      E' abrogato l'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
Art. 6.      Per il riconoscimento del diritto, spettante a ciascuno dei comproprietari di una farmacia privilegiata, di continuarne l'esercizio per la durata della loro vita, [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1946


§ 86.3.4 – D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1946, n. 197. [1]

Norme concernenti le farmacie privilegiate.

(G.U. 15 ottobre 1946, n. 234).

 

     Art. 1.

     Alle farmacie privilegiate previste dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che siano in esercizio alla data del 15 ottobre 1946 si applicano, in sostituzione degli articoli 368, 371 e 373 del citato testo unico, le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Ai titolari delle farmacie previste nell'articolo precedente è riconosciuto il diritto di continuare per la durata della loro vita l'esercizio di una farmacia.

     Il titolare di due o più farmacie deve entro il termine del 15 aprile 1947, notificare al Prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il Prefetto o l'Alto Commissario, secondo la rispettiva competenza, determineranno, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

     Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

     a) che la vendita abbia luogo non oltre il 15 aprile 1949;

     b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

     Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     L'autorizzazione data dal Prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

 

          Art. 3.

     Ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonchè alle società cooperative di previdenza e di consumo, che alla data del 31 maggio 1943 erano titolari di farmacie privilegiate, è riconosciuto il diritto di continuare nell'esercizio.

 

          Art. 4.

     Alle società ed agli enti non previsti nell'articolo precedente, i quali siano titolari di farmacie privilegiate, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato ad un trentennio a decorrere dal 15 ottobre 1946.

 

          Art. 5.

     E' abrogato l'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 6.

     Per il riconoscimento del diritto, spettante a ciascuno dei comproprietari di una farmacia privilegiata, di continuarne l'esercizio per la durata della loro vita, occorre che la comproprietà risulti costituita legalmente prima del 31 maggio 1943, qualora i comproprietari non siano farmacisti, e prima del 16 ottobre 1946, qualora i comproprietari siano farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1946.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 2989.