§ 85.1.22 - Legge 4 febbraio 1977, n. 21.
Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:04/02/1977
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'importo annuo dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1°ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1° [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede coi normali stanziamenti sui capitoli 4117 (quanto a lire [...]


§ 85.1.22 - Legge 4 febbraio 1977, n. 21. [1]

Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

(G.U. 14 febbraio 1977, n. 41).

 

     Art. 1.

     L'importo annuo dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1°ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.

     A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge è elevato a lire 2 milioni 700.000. I vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale. L'aspettativa non può essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno.

     Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e degli assegni di cui ai precedenti commi non compete alcun altro assegno, indennità o compenso stabiliti dalle norme vigenti per coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede coi normali stanziamenti sui capitoli 4117 (quanto a lire 2.900 milioni) e 4118 (quanto a lire 2.300 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

     All'onere relativo per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 8.250 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1977.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.