§ 85.1.b - Legge 14 novembre 1961, n. 1288.
Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:14/11/1961
Numero:1288


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai [...]
Art. 2.      I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato [...]
Art. 3.      I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall'articolo 18 [...]


§ 85.1.b - Legge 14 novembre 1961, n. 1288.

Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.

(G.U. 18 dicembre 1961, n. 313).

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.

     Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.

 

          Art. 2.

     I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1° agosto 1960, n. 906.

     Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall'articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933, per l'importo annuo di lire 300 milioni afferente rispettivamente agli esercizi 1961-62 e 1962-63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.