§ 85.1.1 - Legge 5 gennaio 1939, n. 18.
Passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:05/01/1939
Numero:18


Sommario
Art. 1.      I servizi geofisici ora affidati al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, esclusi quelli di meteorologia e climatologia, saranno assunti dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 2.      Insieme ai sopradetti servizi saranno gradualmente ceduti al Consiglio nazionale delle ricerche, come verrà specificato nella convenzione di cui all'art. 6:
Art. 3.      In dipendenza del trasferimento dei servizi di cui al precedente art. 1, nei ruoli organici del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella H annessa al R. [...]
Art. 4.      Il Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica assumerà il nome di "Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia".
Art. 5.      In dipendenza delle disposizioni contenute nell'art. 3 della presente legge, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 6.      Con convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Provveditorato generale dello Stato e il Consiglio nazionale delle ricerche e che dovrà essere approvata con decreto [...]


§ 85.1.1 - Legge 5 gennaio 1939, n. 18. [1]

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche.

(G.U. 28 gennaio 1939, n. 23).

 

     Art. 1.

     I servizi geofisici ora affidati al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, esclusi quelli di meteorologia e climatologia, saranno assunti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

 

          Art. 2.

     Insieme ai sopradetti servizi saranno gradualmente ceduti al Consiglio nazionale delle ricerche, come verrà specificato nella convenzione di cui all'art. 6:

     1) in uso temporaneo, gli edifici e i locali demaniali attualmente occupati digli Osservatori e dalle Stazioni geofisiche e sismiche dipendenti dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica;

     2) a titolo gratuito, il materiale scientifico e bibliografico del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

 

          Art. 3.

     In dipendenza del trasferimento dei servizi di cui al precedente art. 1, nei ruoli organici del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella H annessa al R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327:

     a) sono soppressi un posto di geofisico capo (grado 7° ) un posto di geofisico (grado 9° ) e tre posti di custode;

     b) sono resi transitori un posto di geofisico (grado 9° ) ed un posto di custode, i quali resteranno rispettivamente soppressi con la prima vacanza che in ciascuno dei due ruoli si verificherà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     È fatta salva l'osservanza del disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, relativamente al ruolo dei geofisici.

 

          Art. 4.

     Il Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica assumerà il nome di "Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia".

 

          Art. 5.

     In dipendenza delle disposizioni contenute nell'art. 3 della presente legge, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-1939 e per gli esercizi successivi la somma di L. 90.000, a titolo di contributo a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Peraltro, nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non si sarà verificata la soppressione di posti di cui alla lettera b), del precedente art. 3, il contributo suddetto sarà limitato all'ammontare del trattamento complessivo - per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, determinato sulla base dell'importo medio di tali emolumenti - inerente ai posti di cui alla lettera a) dello stesso art. 3, e sarà aumentato in corrispondenza alla eliminazione dei posti indicati alla lettera b) fino a raggiungere l'anzidetta cifra di L. 90.000 annue.

     La somma che, in esecuzione delle disposizioni dei comma precedenti sarà annualmente inscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze, sarà portata in diminuzione dello stanziamento del capitolo I dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 6.

     Con convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Provveditorato generale dello Stato e il Consiglio nazionale delle ricerche e che dovrà essere approvata con decreto Reale, su proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.