§ 84.6.35 - D.Lgs. 9 febbraio 1993, n. 55.
Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:09/02/1993
Numero:55


Sommario
Art. 1.      1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con [...]
Art. 2.      1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettività, trasparenza e parità di accesso.
Art. 3.      1. E' consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di telecomunicazione per offrire al pubblico i predetti servizi alle [...]


§ 84.6.35 - D.Lgs. 9 febbraio 1993, n. 55. [1]

Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

(G.U. 9 marzo 1993, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 2.

     1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettività, trasparenza e parità di accesso.

     2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive in conformità del progresso delle attività di normalizzazione e di armonizzazione concernenti i seguenti settori:

     a) linee affittate;

     b) servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;

     c) rete numerica integrata nei servizi;

     d) servizio di telefonia vocale;

     e) servizio telex;

     f) servizi mobili;

     g) nuovi tipi di accesso alla rete di telecomunicazioni ed accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete;

     h) accesso alla rete a larga banda.

     3. L'elenco dei settori di cui al comma 2 può essere modificato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3.

     1. E' consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di telecomunicazione per offrire al pubblico i predetti servizi alle condizioni, con le modalità e con le limitazioni stabilite dalla legge, in attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

     2. L'osservanza delle norme tecniche nazionali che traspongono le corrispondenti norme europee armonizzate relative alle interfacce tecniche, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, comporta la presunzione di conformità alle esigenze fondamentali rappresentate:

     a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

     b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;

     c) nonchè, per motivi di interesse generale, dall'interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati.

     3. I riferimenti delle corrispondenti norme nazionali, individuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.