§ 84.6.23 - Legge 22 dicembre 1984, n. 870.
Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:22/12/1984
Numero:870


Sommario
Art. unico.      L'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:


§ 84.6.23 - Legge 22 dicembre 1984, n. 870.

Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.

(G.U. 28 dicembre 1984, n. 355).

 

     Art. unico.

     L'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

     "Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'art. 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione".

     In deroga a quanto disposto dal citato art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il canone di concessione nei confronti della società concessionaria del servizio telefonico nazionale per l'anno 1983 è fissato nella misura del l'1,50 per cento.

     Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1984, valutato in lire 180 miliardi, nonché a decorrere dall'anno 1985, nella misura di lire 73 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rispettivamente per l'anno 1984, per l'anno 1985 nonché per i corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.