§ 84.1.233 - L. 6 febbraio 2006, n. 37.
Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:06/02/2006
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 84.1.233 - L. 6 febbraio 2006, n. 37.

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

(G.U. 15 febbraio 2006, n. 38)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112

     1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

     c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

     d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»;

     e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

     f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.