§ 84.1.121 - D.Lgs. 4 marzo 2002, n. 21.
Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:04/03/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Separazione societaria
Art. 4.  Vigilanza
Art. 5.  Disciplina di adeguamento


§ 84.1.121 - D.Lgs. 4 marzo 2002, n. 21. [1]

Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo

(G.U. 7 marzo 2002, n. 56)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

     b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

     c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

     d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

     e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;

     f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonché per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

     g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale è autorizzato ad operare. L'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;

     h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi:

     a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

     b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorità tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica;

     c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.

     2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.

 

          Art. 3. Separazione societaria

     1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire società separate per lo svolgimento delle rispettive attività, anche interamente controllate dai medesimi organismi.

 

          Art. 4. Vigilanza

     1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

     2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

          Art. 5. Disciplina di adeguamento

     1. L'Autorità, qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato.

     2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunità di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.

 


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.