§ 84.1.104 - D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77.
Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:11/01/2001
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 3.  Condizioni di fornitura di una rete aperta
Art. 4.  Riferimenti normativi
Art. 5.  Informazioni
Art. 6.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 7.  Disponibilità delle informazioni
Art. 8.  Informazioni sulle condizioni di fornitura
Art. 9.  Condizioni per la cessazione delle offerte
Art. 10.  Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali
Art. 11.  Fornitura di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate
Art. 12.  Controllo dell'Autorità
Art. 13.  Condizioni economiche di offerta e principi di contabilità dei costi
Art. 14.  Notifiche e relazioni
Art. 15.  Procedura di conciliazione
Art. 16.  Oggetto e campo d'applicazione
Art. 17.  Disponibilità dei servizi
Art. 18.  Meccanismi di finanziamento
Art. 19.  Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici
Art. 20.  Servizi elenchi abbonati
Art. 21.  Posti telefonici pubblici a pagamento
Art. 22.  Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali
Art. 23.  Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete
Art. 24.  Contratti
Art. 25.  Pubblicazione e disponibilità delle informazioni
Art. 26.  Qualità del servizio
Art. 27.  Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali
Art. 28.  Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata
Art. 29.  Fornitura di servizi supplementari
Art. 30.  Accesso speciale alla rete
Art. 31.  Condizioni economiche
Art. 32.  Principi contabili
Art. 33.  Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari
Art. 34.  Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche
Art. 35.  Mancato pagamento delle fatture
Art. 36.  Consultazione delle parti interessate
Art. 37.  Notifica e relazioni
Art. 38.  Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie
Art. 39.  Ricorsi
Art. 40.  Abrogazioni
Art. 41.  Modifica degli allegati


§ 84.1.104 - D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77. [1]

Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni

(G.U. 29 marzo 2001, n. 74)

 

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.

     2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:

     a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;

     b) "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate;

     c) "Autorità nazionale di regolamentazione", di seguito denominata "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

     d) "organismo con significativo potere di mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.

 

Capo II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE

CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE

 

          Art. 2. Oggetto e campo di applicazione

     1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi.

     2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.

     3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a:

     a) assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi;

     b) garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

     c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti;

     d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.

 

          Art. 3. Condizioni di fornitura di una rete aperta

     1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1.

     2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.

     3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.

     4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorità ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalità determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.

 

          Art. 4. Riferimenti normativi

     1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

     2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE:

     a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche; [2]

     b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;

     c) norme e specifiche nazionali.

     3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilità e ad ampliare la libera scelta degli utenti.

     4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei servizi, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.

 

          Art. 5. Informazioni

     1. L'Autorità può richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

 

Capo III

ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE

 

          Art. 6. Oggetto e campo di applicazione

     1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonché la disponibilità su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

     2. L'Autorità provvede affinché in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo.

     3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.

 

          Art. 7. Disponibilità delle informazioni

     1. L'Autorità provvede affinché le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonché ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorità. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. L'Autorità notifica alla Commissione europea le modalità secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.

 

          Art. 8. Informazioni sulle condizioni di fornitura

     1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno:

     a) informazioni sulle modalità di richiesta;

     b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il termine di fornitura previsto;

     c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;

     d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo è stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione;

     e) le modalità di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

 

          Art. 9. Condizioni per la cessazione delle offerte

     1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta può essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autorità e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autorità giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autorità qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.

 

          Art. 10. Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali

     1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autorità con apposito provvedimento. Non può essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni.

     2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autorità rende note con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni.

     3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue:

     a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autorità l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio;

     b) mantenimento dell'integrità della rete: l'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformità alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali. Non è ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrità della rete, fintantoché sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;

     c) interoperabilità dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non può essere applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilità dei servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale;

     d) protezione dei dati: l'Autorità può limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata.

     4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia più conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata può essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La fornitura della linea affittata è ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.

 

          Art. 11. Fornitura di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate

     1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato III, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità europea.

     2. L'Autorità promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato IV, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione.

     3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea.

     4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme minimo di linee affittate non deve ostare alla fornitura dell'insieme minimo di cui al comma 1.

 

          Art. 12. Controllo dell'Autorità

     1. L'Autorità stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee affittate, in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autorità può autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa è esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale [3] .

     2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualità con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate.

     3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, può modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorità.

 

          Art. 13. Condizioni economiche di offerta e principi di contabilità dei costi

     1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:

     a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;

     b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi;

     c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da più organismi possono essere applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a metà circuito.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi:

     a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali linee e la relativa fatturazione;

     b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività. I costi comuni sono imputati, per categorie, come segue:

     1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;

     2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghi;

     3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro.

     3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorità previa informazione alla Commissione europea.

     4. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7.

     5. L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.

     6. L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.

 

          Art. 14. Notifiche e relazioni

     1. L'Autorità notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6.

     2. L'Autorità provvede affinché siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

     3. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.

 

          Art. 15. Procedura di conciliazione

     1. Ferma restando l'esperibilità degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorità.

     2. Se non è possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, può ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autorità ed alla Commissione europea.

     3. L'Autorità, se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, può rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto.

     4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione.

 

Capo IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE

 

Sezione I

Disposizioni preliminari

 

          Art. 16. Oggetto e campo d'applicazione

     1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

     2. Il presente capo intende assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili.

     3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere b) e c), dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1.

     4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche.

 

Sezione II

Fornitura di un insieme definito di servizi che possono

essere finanziati nel contesto del servizio universale

 

          Art. 17. Disponibilità dei servizi

     1. L'Autorità garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autorità, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonché per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorità assicura, altresì, il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

     2. L'Autorità è tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.

 

          Art. 18. Meccanismi di finanziamento

     1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorità applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998.

     2. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.

     3. L'Autorità può stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilità relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.

 

          Art. 19. Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici

     1. L'Autorità è tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, più operatori affinché sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

     2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati.

 

          Art. 20. Servizi elenchi abbonati

     1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

     2. L'Autorità garantisce che:

     a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

     b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorità, e aggiornati periodicamente;

     c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

     3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

     4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.

 

          Art. 21. Posti telefonici pubblici a pagamento

     1. L'Autorità garantisce la disponibilità sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autorità può non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purché accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilità di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

 

          Art. 22. Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali

     1. L'Autorità può adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili.

 

Sezione III

Disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono

reti telefoniche pubbliche fisse e mobili e servizi di comunicazioni

mobili e personali a disposizione del pubblico.

 

          Art. 23. Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete

     1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

     a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;

     b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno che essi non decidano diversamente;

     c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

 

          Art. 24. Contratti

     1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilità al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

     2. L'Autorità ha la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 25. Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

     1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autorità le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorità prima di essere introdotte. L'Autorità può fissare un termine di preavviso adeguato.

     3. L'Autorità cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Autorità, che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.

 

          Art. 26. Qualità del servizio

     1. L'Autorità può fissare i parametri di qualità dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorità, su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorità può chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi.

     3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorità pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1.

     4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorità può adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata.

     5. L'Autorità può incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.

 

          Art. 27. Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali

     1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorità istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilità del servizio da parte degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione.

     2. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione.

     3. L'Autorità provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3.

     4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie.

     5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autorità rende note, con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni.

     6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali:

     a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti. L'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

     b) mantenimento dell'integrità della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, tra l'altro, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

     c) interoperabilità dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia;

     d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998;

     e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

 

          Art. 28. Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

     1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché sia garantita, da uno o più operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilità di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresì le misure necessarie ad assicurare la disponibilità dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorità può autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V, parte I. [4]

     2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

 

          Art. 29. Fornitura di servizi supplementari

     1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2.

     2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorità prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.

     3. L'Autorità stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3.

     4. Qualora il servizio di portabilità del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinché, per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorità provvede affinché eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli.

 

          Art. 30. Accesso speciale alla rete

     1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorità prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso è tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

     3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autorità di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi.

     4. L'Autorità può intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

     5. L'Autorità può intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

     6. Le condizioni fissate dall'Autorità sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3.

     7. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

     8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorità, su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorità tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.

 

          Art. 31. Condizioni economiche

     1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorità fa sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettività, trasparenza, non discriminazione e disaggregazione.

     3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

     4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste.

     5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorità.

     6. L'Autorità può autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

 

          Art. 32. Principi contabili

     1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità.

     2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorità la descrizione del sistema di contabilità di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorità trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi.

     3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorità informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.

 

          Art. 33. Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

     1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

     2. L'Autorità può richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.

 

          Art. 34. Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche

     1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4.

     2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

 

          Art. 35. Mancato pagamento delle fatture

     1. L'Autorità prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

     2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.

 

Sezione IV

Disposizioni procedurali

 

          Art. 36. Consultazione delle parti interessate

     1. L'Autorità tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilità e alla qualità dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

 

          Art. 37. Notifica e relazioni

     1. L'Autorità notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare.

     2. L'Autorità notifica inoltre alla Commissione europea:

     a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo;

     b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6;

     c) gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 19.

     3. L'Autorità, su richiesta della Commissione europea, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

 

          Art. 38. Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie

     1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilità di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilità dell'Autorità di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

     2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autorità. L'Autorità stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autorità i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale è fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.

     3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di più Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autorità e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorità può ricorrere alla stessa procedura di conciliazione.

     4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente.

 

Capo V

NORME FINALI

 

          Art. 39. Ricorsi

     1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205.

 

          Art. 40. Abrogazioni

     1. E' abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

 

          Art. 41. Modifica degli allegati

     1. Gli allegati da I a VII formano parte integrante del presente regolamento. Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

 

 

ALLEGATO I

(articolo 3, comma 1)

Quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta

 

     L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta deve essere conforme al seguente quadro di riferimento, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

     1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete.

     Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema seguente per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o delle funzioni di rete:

     a) per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;

     b) per i servizi completamente nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le specifiche d'interfaccia esistenti. Qualora queste non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le nuove specifiche delle interfacce;

     c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta a norma dell'articolo 3.

     Le proposte di fornitura di una rete aperta debbono, se possibile, essere conformi agli standars degli organismi europei di normalizzazione, in particolare dell'ETSI, e tener conto degli indirizzi degli organismi internazionali di normalizzazione, in particolare dell'ITU-T.

     2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione.

     Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

     a) Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in base alle quali un servizio viene offerto agli utilizzatori. Esse possono includere:

     - tempo normale di allacciamento,

     - tempo normale di riparazione,

     - qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,

     - manutenzione e gestione della rete.

     b) le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utenti, quali:

     1) condizioni di accesso alla rete,

     2) condizioni di uso in compartecipazione,

     3) condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, se necessario.

     3. Principi armonizzati delle condizioni economiche di offerta.

     Le condizioni economiche di offerta debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, comma 1.

     Ciò implica in particolare che:

     a) le condizioni economiche debbono essere basate su criteri obiettivi e fintantoché non si realizzi un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono essere orientate ai costi; qualora un organismo non detenga più una quota importante del mercato in oggetto, l'Autorità può non tener più conto del requisito dell'orientamento ai costi;

     b) le condizioni economiche debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;

     c) per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le condizioni economiche debbono essere sufficientemente scorporate, in base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta;

     d) le condizioni economiche debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.

     Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

     Possono esistere differenti condizioni economiche, in particolare per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale tariffario sia giustificato commercialmente e non contrasti con i principi sopra esposti.

     4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione.

     L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

     Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e, se possibile, la denominazione, è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità de servizi. Inoltre, l'assegnazione di numeri/denominazioni deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

     Per ottenere questo risultato l'Autorità è tenuta a:

     a) garantire, in base ai principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e se possibile di nomi, per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione;

     b) garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;

     c) garantire che i piani nazionali attinenti le telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

     d) garantire l'effettiva attuazione della portabilità del numero, per rimuovere qualsiasi ostacolo per gli utilizzatori nella scelta dei fornitori;

     e) garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalità;

     f) fissare condizioni per l'utilizzazione di piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, in particolare quanto sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.

     5. Accesso alle frequenze.

     L'Autorità assicura che l'accesso alle frequenze è concesso tramite licenza individuale, sulla base della disponibilità prevista dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Laddove nulla contrasti con le esigenze nazionali, tale piano tiene conto della risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992, riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni.

 

 

ALLEGATO II

(articolo 7, comma 1)

Informazioni sulle linee affittate

 

     Le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento devono essere presentate secondo il modello indicato di seguito.

     A. Caratteristiche tecniche

     Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche e di prestazione particolareggiate vigenti per il punto terminale di rete, fatta salva la legge 21 giugno 1986, n. 317, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

     B. Condizioni economiche

     Nelle condizioni economiche devono essere inclusi i costi sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, i canoni periodici ed altre quote. Devono essere indicati i casi in cui le condizioni economiche sono differenziate, per esempio, in base alla qualità del servizio o al numero di linee affittate fornite ad un utente (forniture forfettarie).

     C. Condizioni di fornitura

     Nelle condizioni di fornitura devono essere indicati almeno gli elementi precisati all'articolo 8, comma 1.

     D. Autorizzazioni

     Le informazioni sui requisiti, le procedure e/o le condizioni di autorizzazione generale o di licenza individuale devono fornire un quadro completo dei fattori che influiscono sulle condizioni di utilizzazione stabilite per le linee affittate. Esse devono comprendere, se del caso, quanto segue:

     1) condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'articolo 10;

     2) elenco dei documenti contenenti condizioni di autorizzazione generale o licenza individuale per gli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

     E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali.

     Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento comprendono un panorama completo dei requisiti a cui le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono sottostare.

 

 

ALLEGATO III

(articolo 11, comma 1)

Insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate

 

Tipo di linea affittata

Caratteristiche tecniche

 

Specifica di interfaccia

Tipi di collegamento e specifiche di prestazione

larghezza di banda vocale

2 fili - ETS 300 448

2 fili - ETS 300 448

analogica di qualità ordinaria

4 fili - ETS 300 451

4 fili - ETS 300 451

larghezza di banda vocale

2 fili - ETS 300 449

2 fili - ETS 300 449

analogica di qualità speciale

4 fili - ETS 300 452

4 fili - ETS 300 452

Numerica a 64 kbit/s

ETS 300 288

ETS 300 289

 

ETS 300 288/ A1

 

Numerica a 2048 kbit/s

ETS 300 418

ETS 300 247

non strutturata

 

ETS 300 247/ A1

Numerica a 2048 kbit/s strutturata

ETS 300 418

ETS 300 419

 

 

ALLEGATO IV

(articolo 11, comma 2)

Tipi supplementari di linee affittate

 

 

Caratteristiche tecniche

Tipo di linea affittata

Specifiche di presentazione dell'interfaccia

Caratteristiche di collegamento e specifiche di prestazione

34.368 kbit/s numerica strutturata

ETS 300 686

ETS 300 687

34.368 kbit/s numerica non strutturata

ETS 300 686

ETS 300 687

139.264 kbit/s numerica strutturata

ETS 300 686

ETS 300 688

139.264 kbit/s numerica non strutturata

ETS 300 686

ETS 300 688

155 Mbit/s numerica (STM-1)

Basate su ITU-T G.708

Basate su ITU-T G.708

 

 

ALLEGATO V

(articoli 28 e 29)

Descrizione dei servizi

 

Parte 1

 

     Prestazioni di cui all'articolo 28, comma 1:

     a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dual-tone multifrequency operation)

     La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impegnano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual-tone multifrequency), con le tonalità definita nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

     b) Blocco selettivo di chiamata

     Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

 

Parte 2

 

     Elenco dei servizi di cui all'articolo 29, comma 1:

     a) identificazione della linea chiamante

     Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

     Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

     b) Selezione diretta (DDI – direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)

     Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

     c) Trasferimento automatico di chiamata

     Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, in Italia o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente)

     Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

 

Parte 3

 

     Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 2:

     a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/”numeri verdi”

     Tali servizi, denominati a seconda dei casi “numeri verdi”, “servizi di chiamata gratuiti”, includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

     b) Servizi a costi ripartiti.

     Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata.

     c) Servizi a sovrapprezzo/servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria.

     I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

     c) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria.

     Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

     Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

     e) Accesso ai servizi tramite operatore di altri Stati membri.

     Gli utenti possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro dell'UE.

     f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri.

     Possibilità per gli utenti di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di uno Stato membro dell'UE.

     Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

 

 

ALLEGATO VI

(articolo 25, comma 2)

Informazioni da fornire all'autorità

 

     E' necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

     per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

     (a) interfaccia per linea singola;

     (b) interfaccia per più linee;

     (c) interfaccia per selezione diretta (DDI);

     (d) altre interfacce comunemente fornite;

     per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):

     (a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;

     (b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;

     (c) altre interfacce comunemente fornite;

     (d) qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

     Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente all'Autorità come prescritto all'articolo 25, comma 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente l'Autorità stessa di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali. A richiesta, l'Autorità rende disponibili queste ultime informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

 

 

ALLEGATO VII

(articolo 26, comma 2)

Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio: definizioni e metodi di misura

 

INDICATORE

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempi di fornitura del collegamento iniziale

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Percentuale di guasti per linea di accesso

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Percentuale di chiamate a vuoto

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Tempo di collegamento

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Tempo di risposta dei servizi con operatore

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati

La stessa dei servizi con operatori

Lo stesso dei servizi con operatori

Percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionante

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Accuratezza della fatturazione

cfr. nota 2

cfr. nota 2

 

     Nota 1 - Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

     Nota 2 - Accuratezza della fatturazione: in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionale.

 


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[2]  Lettera così corretta con con errata corrige pubblicato nella G.U. 23 aprile 2001, n. 94.

[3]  Comma corretto con errata corrige pubblicato nella nella G.U. 23 aprile 2001, n. 94 e nella G.U. 18 maggio 2001, n. 114.

[4]  Comma corretto con errata corrige pubblicato nella nella G.U. 23 aprile 2001, n. 94 e nella G.U. 18 maggio 2001, n. 114.