§ 84.1.90 - D.M. 12 giugno 1998, n. 349.
Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:12/06/1998
Numero:349


Sommario
Art. 1.      1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato devono corrispondere, ai fini dell'omologazione, alle regole tecniche descritte nel presente decreto.
Art. 2.      1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nella norma ETSI ETS 300-086, che è [...]
Art. 3.      1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate [...]
Art. 4.      1. L'allegato 1 al presente decreto fissa i valori dei parametri indicati come opzioni nelle norme ETSI di cui agli articoli 2 e 3, il rispetto dei quali è essenziale per l'omologazione degli [...]
Art. 5.      1. A partire dal 1° dicembre 2006 devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del presente decreto e, per la gamma UHF, soltanto apparati omologati per il passo di [...]
Art. 6.      1. I rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i [...]
Art. 7.      1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la [...]
Art. 8.      1. Gli apparati di cui all'articolo 7 debbono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del modello dell'apparato, dell'anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento [...]
Art. 9.      1. Sono abrogati i decreti ministeriali 4 ottobre 1994, n. 625, e 5 giugno 1997, n. 188.


§ 84.1.90 - D.M. 12 giugno 1998, n. 349.

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

(G.U. 12 ottobre 1998, n. 238)

 

     Art. 1.

     1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato devono corrispondere, ai fini dell'omologazione, alle regole tecniche descritte nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nella norma ETSI ETS 300-086, che è reperibile (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione presso il CONCIT-ISCTI - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, viale Europa n. 190 - 00144 Roma.

 

          Art. 3.

     1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate nella norma ETSI ETS 300-113, che è reperibile (per consultazione e acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT - ISCTI - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, viale Europa n. 190 - 00144 Roma.

 

          Art. 4.

     1. L'allegato 1 al presente decreto fissa i valori dei parametri indicati come opzioni nelle norme ETSI di cui agli articoli 2 e 3, il rispetto dei quali è essenziale per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

 

          Art. 5.

     1. A partire dal 1° dicembre 2006 devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del presente decreto e, per la gamma UHF, soltanto apparati omologati per il passo di canalizzazione 12,5 kHz.

 

          Art. 6.

     1. I rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono considerati validi ai fini del rilascio dell'omologazione, purché gli apparati rispettino anche le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto.

     2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocità.

     3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.

 

          Art. 7.

     1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze - Viale America, 201 - 00144 Roma, in seguito denominata DGPGF, e, per conoscenza, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in seguito denominato ISCTI.

     2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:

     a) generalità complete del richiedente;

     b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell'apparato da omologare.

     3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica timbrata e firmata dal richiedente:

     a) elenco delle specifiche tecniche;

     b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;

     c) schemi a blocchi e schemi elettrici completi con indicazione ed elenco di tutti i componenti;

     d) illustrazioni e fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti;

     e) eventuale rapporto di prova di cui all'articolo 6.

     4. La documentazione, di cui al comma 3, lettera b), deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa alle altre lettere dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

     5. La DGPGF, accertata la regolarità della documentazione, qualora non sia stato presentato il rapporto di prova di cui all'articolo 6, provvede ad inviare all'ISCTI, incaricato di effettuare verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

     6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISCTI oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese.

     7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo di quanto dovuto, l'ISCTI comunica alla DGPGF l'esito delle verifiche stesse.

     8. La DGPGF provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

     9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:

     a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;

     b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione.

     10. La DGPGF, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

     11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.

 

          Art. 8.

     1. Gli apparati di cui all'articolo 7 debbono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del modello dell'apparato, dell'anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati nel certificato di omologazione [1] .

 

          Art. 9.

     1. Sono abrogati i decreti ministeriali 4 ottobre 1994, n. 625, e 5 giugno 1997, n. 188.

 

 

ALLEGATO 1

(articolo 4)

 

     Le regole tecniche specificate nel presente allegato stabiliscono i valori dei parametri di rispetto per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

     1) Potenza di uscita a radiofrequenza (RF).

     1. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, la potenza RF nominale di uscita non deve superare il valore di 25 watt [2] .

     2. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e come stazioni portatili, la potenza RF nominale di uscita non deve superare, rispettivamente, il valore di 10 watt e di 5 watt.

     3. La potenza misurata al connettore di antenna, in condizioni normali di prova, non deve comunque superare i suddetti limiti, fatta salva l'incertezza dovuta alla precisione del banco di misura.

     2) Passo di canalizzazione.

     2.1 Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente:

     apparati operanti nella gamma VHF: 12,5 kHz;

     apparati operanti nella gamma UHF: 12,5 kHz.

     2.2 Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz per il periodo transitorio previsto dall'articolo 5.

     3) Attenuazione all'intermodulazione in trasmissione.

     L'attenuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione deve essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.

     Per le stazioni di base e fisse destinate ad utilizzazioni speciali, quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore deve essere di almeno 70 dB.

     4) Condizioni di prova a temperatura estrema.

     Le temperature estreme sono: - 10 °C + 55 °C [3] .

 


[1]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1998, n. 248.

[2]  Punto così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1998, n. 248.

[3]  Punto così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1998, n. 248.