§ 84.1.66 - D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420.
Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:04/09/1995
Numero:420


Sommario
Art. 1.  Ambito della liberalizzazione
Art. 2.  Gruppo chiuso di utenti
Art. 3.  Apparecchiature terminali ed apparati di rete
Art. 4.  Dichiarazione
Art. 5.  Autorizzazione
Art. 6.  Documentazione a corredo della domanda
Art. 7.  Obblighi
Art. 8.  Pubblico registro
Art. 9.  Limitazioni
Art. 10.  Sospensione e revoca
Art. 11.  Validità delle autorizzazioni
Art. 12.  Disposizione transitoria
Art. 13.  Accesso al servizio
Art. 14.  Fatturazione
Art. 15.  Responsabilità
Art. 16.  Condizioni operative
Art. 17.  Condizioni operative
Art. 18.  Gestore pubblico
Art. 19.  Controlli
Art. 20.  Abrogazione


§ 84.1.66 - D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420. [1]

Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

(G.U. 13 ottobre 1995, n. 240)

 

Capo I

SERVIZI LIBERALIZZATI DI TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 1. Ambito della liberalizzazione

     1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

     2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2.

     3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.

 

          Art. 2. Gruppo chiuso di utenti

     1. Si intende per gruppo chiuso di utenti una pluralità di soggetti che risultino legati fra di loro da uno stabile interesse professionale comune tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse.

 

          Art. 3. Apparecchiature terminali ed apparati di rete

     1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, da collegare alla rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di cui all'art. 1, devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici.

     2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

 

Capo II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

 

          Art. 4. Dichiarazione

     1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato A.

     2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

 

          Art. 5. Autorizzazione

     1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato B.

     2. Ai fini dell'offerta di servizi di trasmissione dati e di semplice rivendita di capacità previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato C.

     3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato D.

     4. L'interessato deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

     5. Il servizio non può in nessun caso essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

     6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 6. Documentazione a corredo della domanda

     1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere acclusa la seguente documentazione:

     a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;

     b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato E per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

     c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, a rimborso degli oneri sostenuti.

     2. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati di cui all'art. 3, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, prima di attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa documentazione. Questa deve consentire: l'indicazione dell'interesse che lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art. 2; la specificazione dell'elenco dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiature terminali, nonchè se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero a collegamenti commutati della rete; in quest'ultimo caso devono essere forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni il nulla-osta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego; trascorso tale termine, il nulla-osta si intende accordato. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

     3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2, debitamente documentata.

 

          Art. 7. Obblighi

     1. Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e 5 nonchè quelle concernenti i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni, può, motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi.

     2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità alla legislazione vigente.

     3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.

 

          Art. 8. Pubblico registro

     1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un pubblico registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 9. Limitazioni

     1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.

     2. Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, può rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di impossibilità tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il gestore deve darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide motivamente entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati.

     3. Avverso i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

          Art. 10. Sospensione e revoca

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede, previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di inottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi:

     a) inosservanza dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7, dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 17, comma 2;

     b) ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contributi e delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;

     c) violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge.

 

          Art. 11. Validità delle autorizzazioni

     1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validità di nove anni e sono rinnovabili.

     2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

     3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

 

          Art. 12. Disposizione transitoria

     1. La dichiarazione e le domande di autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono essere conformi agli schemi riportati, rispettivamente, negli allegati F, G, H ed I.

     2. Gli interessati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente decreto.

 

Capo III

VIDEOTEX E AUDIOTEX

 

          Art. 13. Accesso al servizio

     1. Gli utenti possono accedere ai servizi videotex ed audiotex in base a due diverse modalità:

     a) accesso riservato: consente l'accesso ai soli utenti abbonati a ciascun servizio videotex e audiotex, utilizzando la "parola chiave" assegnata dai fornitori del servizio stesso. In tale caso vengono applicati, da parte del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, la tariffa per il trasporto sulla rete telefonica pubblica delle informazioni e prestazioni e, da parte del fornitore del servizio videotex o audiotex, un prezzo relativo alla erogazione delle stesse;

     b) accesso generalizzato: consente l'accesso "senza parola chiave" da parte di qualunque utente telefonico a quei centri videotex o audiotex che di tale modalità di accesso abbiano fatto richiesta al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni con predisposizione di apposita numerazione telefonica. E' compito del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni addebitare agli utenti telefonici un importo comprensivo della tariffa per il trasporto sulla rete pubblica di telecomunicazioni, da determinare con apposito provvedimento tariffario, e del prezzo relativo alle informazioni e prestazioni, sulla base delle risultanze del contatore di abbonato.

 

          Art. 14. Fatturazione

     1. In caso di accesso ai servizi videotex e audiotex da parte di utente munito di "parola chiave", i gestori dei centri possono demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, previ accordi tecnici ed economici, il compito della fatturazione all'utenza del prezzo relativo alla fornitura delle informazioni o delle prestazioni.

     2. In caso di accesso generalizzato da parte di qualunque utente telefonico ai centri videotex e audiotex, le operazioni di contabilizzazione e di fatturazione delle informazioni e prestazioni fruite sono effettuate dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo provvede a riconoscere ai fornitori dei servizi viedotex e audiotex, sulla base delle risultanze documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al netto degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.

     3. I fornitori di informazioni e di prestazioni, che svolgono vendita di beni e servizi attraverso i centri videotex e audiotex, sono tenuti ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni e servizi ai propri clienti.

 

          Art. 15. Responsabilità

     1. I fornitori di informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. E' vietato fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.

 

Capo IV

PRESCRIZIONI TECNICHE

 

Sezione I

TRASMISSIONE DATI

 

          Art. 16. Condizioni operative

     1. Nel caso di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto dall'art. 6, un progetto di massima della rete di trasmissione corredato delle seguenti informazioni:

     a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;

     b) eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura geografica nel territorio nazionale.

     2. L'interoperabilità di servizi tecnicamente compatibili deve essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti.

     3. Il soggetto autorizzato informa i clienti circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio interopera.

     4. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità del servizio devono essere descritte nel relativo contratto.

     5. In conformità alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere utilizzata per la rete dati a commutazione sulla base delle disponibilità del piano nazionale di numerazione.

     6. Allorchè la disponibilità di numerazione prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una numerazione provvisoria.

 

Sezione II

GRUPPO CHIUSO DI UTENTI

 

          Art. 17. Condizioni operative

     1. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità dei servizi locali per gruppi chiusi di utenti devono essere descritte nel relativo contratto.

     2. Nell'ambito dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, il fornitore del servizio:

     a) non deve espletare detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo chiuso;

     b) non deve realizzare l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.

 

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 18. Gestore pubblico

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto operi nell'ambito dei servizi liberalizzati.

 

          Art. 19. Controlli

     1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento per i servizi di cui all'art. 1, comma 1.

     2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

 

          Art. 20. Abrogazione

     1. Sono abrogati i decreti ministeriali 1° settembre 1983, 27 gennaio 1986, 12 febbraio 1986, 27 dicembre 1990 e 20 ottobre 1992 citati nelle premesse.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.