§ 83.1.12 - D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:83. Pubblicità
Capitolo:83.1 pubblicità
Data:10/10/1996
Numero:627


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Richiesta di intervento dell'Autorità.
Art. 3.  Ufficio e persona responsabili del procedimento.
Art. 4.  Relatore.
Art. 5.  Avvio del procedimento.
Art. 6.  Termini del procedimento.
Art. 7.  Partecipazione al procedimento.
Art. 8.  Audizioni.
Art. 9.  Perizie, analisi economiche e consultazione di esperti.
Art. 10.  Scelta dei consulenti tecnici.
Art. 11.  Onere della prova.
Art. 12.  Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.
Art. 13.  Richiesta di parere al Garante.
Art. 14.  Autodisciplina.
Art. 15.  Comunicazioni.
Art. 16.  Decisione dell'Autorità.
Art. 17.  Pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione rettificativi.


§ 83.1.12 - D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627. [1]

Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole.

(G.U. 14 dicembre 1996, n. 293).

 

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per decreto, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

     b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

     c) per Garante, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

          Art. 2. Richiesta di intervento dell'Autorità.

     1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevoli o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti ne fanno richiesta per iscritto all'Autorità. La relativa domanda deve contenere:

     a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

     b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

     1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo e della data di diffusione;

     2) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;

     3) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;

     4) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;

     5) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;

     c) l'indicazione di possibili profili di ingannevolezza;

     d) indicazione degli elementi comprovanti la sussistenza della legittimazione alla richiesta.

     2. La richiesta presentata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c), mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d).

 

          Art. 3. Ufficio e persona responsabili del procedimento.

     1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente decreto è l'Ufficio pubblicità ingannevole.

     2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 o altro funzionario dallo stesso incaricato.

     3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

 

          Art. 4. Relatore.

     1. Il presidente, al momento in cui perviene all'Autorità una richiesta, designa tra i componenti un relatore, ai fini della trattazione da parte del collegio.

 

          Art. 5. Avvio del procedimento.

     1. Il responsabile del procedimento, verificate la regolarità e la completezza della richiesta, comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo.

     2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

     3. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, ed, eventualmente, il termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b).

     4. Ove la richiesta di cui all'articolo 2 risulti manifestamente infondata o inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente o in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2 del presente articolo, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

 

          Art. 6. Termini del procedimento.

     1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dal giorno del ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Il termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:

     a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni o documenti;

     b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 11, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.

     2. Nel caso di richiesta di parere del Garante si applica l'articolo 13.

     3. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 14, l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.

 

          Art. 7. Partecipazione al procedimento.

     1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposita richiesta scritta. Tale richiesta contiene:

     a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

     b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

     c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.

     2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di intervento, comunica al richiedente il termine, non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni entro il quale lo stesso potrà:

     a) accedere agli atti del procedimento;

     b) presentare memorie scritte e documenti.

 

          Art. 8. Audizioni.

     1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una dello parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

     2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia.

     3. Del contenuto delle audizioni è redatto verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile e dalle parti intervenute. Il responsabile del procedimento può disporre la registrazione dell'audizione su nastro magnetico. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta. La registrazione magnetica è acquisita agli atti del procedimento.

 

          Art. 9. Perizie, analisi economiche e consultazione di esperti.

     1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

     2. I risultati delle perizie, delle analisi economiche nonché i pareri degli esperti, di cui al comma 1, sono comunicati alle parti del procedimento.

     3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 7, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente tecnico, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

 

          Art. 10. Scelta dei consulenti tecnici.

     1. La scelta dei consulenti tecnici viene effettuata tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata a università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

 

          Art. 11. Onere della prova.

     1. Qualora l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto, disponga che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

     2. Il responsabile del procedimento comunica alle parti diverse dal soggetto che ha prodotto la prova le risultanze dell'incombente istruttorio; le parti stesse possono presentare controdeduzioni entro dieci giorni.

 

          Art. 12. Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto, l'Autorità per gravi e motivate ragioni d'urgenza, può disporre d'ufficio la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole.

     2. Qualora la richiesta di sospensione formi oggetto di richiesta avanzata nella domanda originaria ovvero sia proposta dalle parti con separata istanza in corso di procedimento, il responsabile del procedimento rimette immediatamente all'Autorità la decisione della questione. L'Autorità, sentite le parti ove non ostino ragioni di urgenza, provvede entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

     3. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.

 

          Art. 13. Richiesta di parere al Garante.

     1. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.

     2. Il responsabile del procedimento nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto, prima dell'adempimento di cui al comma 1, richiede il parere al Garante, al quale trasmette gli atti del procedimento. Il Garante comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Garante abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Autorità di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Garante abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 2 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte del Garante stesso delle notizie o dei documenti richiesti.

 

          Art. 14. Autodisciplina.

     1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

     2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. La pronuncia dell'Autorità è comunicata alle parti.

 

          Art. 15. Comunicazioni.

     1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telex ovvero telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento.

     2. Al richiedente e agli eventuali interventori, la comunicazione viene effettuata al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, la comunicazione viene fatta presso l'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Qualora la comunicazione non possa avere luogo, la stessa è effettuata mediante pubblicazione di un avviso di avvio del procedimento nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.

 

          Art. 16. Decisione dell'Autorità.

     1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

     2. Il provvedimento finale dell'Autorità deve altresì contenere l'indicazione del termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

          Art. 17. Pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione rettificativi.

     1. L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina le modalità, compreso l'uso di particolari formati e caratteri della stampa, ed il termine entro cui tali adempimenti devono essere effettuati. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale, secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 1, quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

     2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità degli atti e stampati su cui la pubblicazione è avvenuta o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione singola quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.