§ 82.2.3 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1376.
Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.2 libri fondiari
Data:04/12/1956
Numero:1376


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal [...]
Art. 2.      Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 45 bis: "Se decorsi i termini [...]
Art. 3.      Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 123 bis: "E' ammessa la [...]


§ 82.2.3 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1376.

Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione".

 

          Art. 2.

     Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 45 bis: "Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnato alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'art. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purchè la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito".

 

          Art. 3.

     Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 123 bis: "E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, a' sensi dell'art. 141 Codice procedura civile.

     Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale".