§ 82.1.f - Legge 26 giugno 1959, n. 476.
Modificazioni all'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:26/06/1959
Numero:476


Sommario
Art. 1.      L'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, è così sostituito
Art. 2.      All'onere di 6.000.000 di lire derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nell'apposito capitolo [...]


§ 82.1.f - Legge 26 giugno 1959, n. 476. [1]

Modificazioni all'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

(G.U. 17 luglio 1959, n. 169).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, è così sostituito:

     "Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua nella misura già prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.

     Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali è inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entità dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili.

     Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

     Entro i limiti di disponibilità dei fondi assegnati per le spese relative alla Commissione, può essere affidata a cottimo, anche ad estranei alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonchè può essere dato incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore e a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.

     I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro".

 

          Art. 2.

     All'onere di 6.000.000 di lire derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nell'apposito capitolo "Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.