§ 81.3.7 - D.L. 4 aprile 2002, n. 51.
Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.3 ordine pubblico
Data:04/04/2002
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 8 bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 [...]
Art. 2.      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 81.3.7 - D.L. 4 aprile 2002, n. 51. [1]

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

(G.U. 8 aprile 2002, n. 82).

 

 

Art. 1.

     1. Il comma 8 bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

(Omissis) [2].

     2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301 bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione" [3].

 

     Art. 2.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: (Omissis) [4].

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (G.U. 8 giugno 2002, n. 133).

[2] Comma modificato dalla L. di conversione 7 giugno 2002, n. 106.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 7 giugno 2002, n. 106.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 7 giugno 2002, n. 106.