§ 81.1.38 - D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.
Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:04/08/2008
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 2.  Disposizioni di attuazione


§ 81.1.38 - D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

(G.U. 6 ottobre 2008, n. 234)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

     Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisito il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 249, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonchè della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.»;

     b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:

     «Art. 250. - 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

     2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attività.

     3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.".

     4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

     5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

     6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.

     7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.»;

     c) all'articolo 251 il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge.»;

     d) l'articolo 252 è sostituito dal seguente:

     «Art. 252. - 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi."»;

     e) dopo l'articolo 252 è inserito il seguente:

     «Art. 252-bis. - 1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonchè, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.

     2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.

     3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.»;

     f) l'articolo 254 è sostituito dal seguente:

     «Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.

     2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.

     3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.

     4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento."»;

     g) dopo l'articolo 256 è inserito il seguente:

     «Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

     2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

     a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

     b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

     c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonchè la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

     d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

     e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

     3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.»;

     h) l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

     «Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

     a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonchè degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;

     b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;

     c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonchè la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;

     d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.

     2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonchè della documentazione comprovante:

     a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;

     b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

     3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonchè alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

     4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonchè i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.»;

     i) dopo l'articolo 257 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

     2. La relativa domanda contiene:

     a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;

     b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);

     c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

     4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.

Art. 257-ter. - 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:

     a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;

     b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purchè idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.

     2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonchè l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.

     3. Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonchè per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, nè per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.

     4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonchè la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.

     5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonchè la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater.

Art. 257-quater. - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

     a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

     b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;

     c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

     2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

     3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

     a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

     b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

     4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

Art. 257-quinquies. - 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

     2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto:

     a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;

     b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

     c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 257-sexies. - 1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, nè di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, nè ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:

     a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;

     b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;

     c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.»;

     l) all'articolo 260 il primo comma è sostituito dai seguenti:

     «Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere indicati:

     a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;

     b) la data e la specie dell'affare o della operazione;

     c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;

     d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

     Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.

     Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.

     Per le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.»;

     m) dopo l'articolo 260 sono inseriti i seguenti:

     «§ 21-bis - Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale."

Art. 260-bis. - 1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.

     2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.

     3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 260-ter. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonchè alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.

     3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione indipendente"" di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.

     4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale dì pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonchè da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.

     5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.

     6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 260-quater. - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

     a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;

     b) da un questore;

     c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;

     d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

     f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

     g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;

     h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.

     2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

     4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.

     5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.

     6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 

     Art. 2. Disposizioni di attuazione

     1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro lo stesso termine sono determinate le modalità di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni, degli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. All'adempimento di compiti attribuiti alle Amministrazioni interessate dal presente regolamento le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.