§ 81.1.1f - Legge 18 febbraio 1963, n. 224.
Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:18/02/1963
Numero:224


Sommario
Art. unico.      L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente


§ 81.1.1f - Legge 18 febbraio 1963, n. 224.

Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(G.U. 18 marzo 1963, n. 75).

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

     La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

     La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.”. [1]


[1] Comma sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 e, così nuovamente sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.